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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31752/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (detenuto)

La controversia

Un detenuto aveva proposto reclamo ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. chiedendo una riduzione di pena per asserite condizioni detentive contrastanti con l'art. 3 CEDU. Il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la domanda limitatamente ai periodi anteriori al 14 luglio 2017, ritenendo tardiva l'istanza rispetto alla scarcerazione intervenuta il 18 maggio 2017, e aveva rigettato la restante parte della richiesta sulla base delle informazioni acquisite dagli istituti penitenziari, reputando le condizioni detentive conformi ai parametri convenzionali. Nel ricorso si deducevano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, perché la declaratoria di inammissibilità sarebbe stata erronea, essendo l'interessato ancora detenuto al momento della proposizione del reclamo e dunque non decaduto dalla facoltà di chiedere il rimedio compensativo per i periodi anteriori; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, per insufficiente e generica valutazione delle informazioni sulle condizioni detentive nelle diverse strutture, non adeguatamente correlate ai parametri dell'art. 3 CEDU. La Corte, però, ha ritenuto che l'impugnazione, formalmente proposta come ricorso per cassazione, dovesse essere qualificata come reclamo al tribunale di sorveglianza, poiché il provvedimento impugnato conteneva sia una declaratoria di inammissibilità de plano per una parte della domanda, sia un rigetto nel merito per la parte residua, e che in tali casi opera il principio di conservazione degli atti e di favor impugnationis.

La decisione

La Corte ha qualificato il ricorso per cassazione come reclamo e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari, senza esaminare nel merito i motivi proposti. Ha quindi affermato che, quando il provvedimento del magistrato di sorveglianza contiene in parte una declaratoria di inammissibilità e in parte un rigetto, l'impugnazione proposta come ricorso per cassazione può essere riqualificata come reclamo, in applicazione dell'art. 568, comma 5, c.p.p., del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis.

Norme richiamate

  • art. 35-ter ord. pen.

    rimedio compensativo per condizioni detentive in violazione dell'art. 3 CEDU; nel caso concreto era stato azionato per ottenere riduzione di pena.

  • art. 3 CEDU

    parametro convenzionale per valutare la dignità delle condizioni detentive e la fondatezza del rimedio compensativo.

  • art. 35-bis, comma 1, ord. pen.

    rinvia all'art. 666, comma 2, c.p.p. per la decisione de plano nei casi di manifesta inammissibilità.

  • art. 35-bis, comma 4, ord. pen.

    prevede il reclamo al tribunale di sorveglianza avverso la decisione del magistrato di sorveglianza.

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano di manifesta inammissibilità quando l'insussistenza dei presupposti è evidente e non richiede valutazioni di merito o questioni giuridiche complesse.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    consente la riqualificazione dell'impugnazione erroneamente proposta, secondo la sua sostanza, in funzione conservativa.

Massime di principio

  • Nei procedimenti ex art. 35-ter ord. pen., la declaratoria di inammissibilità de plano è legittima solo quando l'assenza dei presupposti formali o sostanziali sia immediatamente evidente e non richieda apprezzamenti di merito o questioni giuridiche complesse.
  • Se il provvedimento del magistrato di sorveglianza contiene una declaratoria di inammissibilità solo per una parte della domanda e, per la parte residua, un rigetto nel merito, l'impugnazione erroneamente proposta può essere riqualificata in modo conservativo come reclamo al tribunale di sorveglianza.
  • Il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis impongono di valorizzare la reale natura dell'atto impugnatorio rispetto alla sua qualificazione formale, quando ciò consenta di preservarne l'efficacia.
  • In materia di rimedio compensativo per condizioni detentive, la valutazione del magistrato di sorveglianza deve distinguere tra profili di ammissibilità e profili di merito; la loro confusione può incidere sul corretto mezzo di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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