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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35523/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per una serie di furti pluriaggravati commessi in arco temporale ravvicinato. Il ricorso, formalmente fondato sull'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione all'art. 133 c.p., deduceva che la decisione impugnata fosse illegittima per motivazione manifestamente illogica e lacunosa quanto alla determinazione della pena. In particolare, si contestava il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il giudice di merito non avesse adeguatamente valutato gli elementi favorevoli alla difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, non adeguatamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e privo di una critica analisi delle argomentazioni del giudice di merito. La Corte ha inoltre osservato che la determinazione della pena entro i limiti edittali rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che il sindacato di legittimità è limitato ai casi di mero arbitrio o manifesta illogicità, non ravvisati nel caso concreto. È stato confermato anche il diniego delle attenuanti generiche, motivato con l'assenza di elementi positivi e con i precedenti specifici dell'imputato. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    La censura di legittimità non può risolversi in una mera riproposizione di doglianze di merito senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena e la valutazione dei criteri di commisurazione rientrano nell'ampia discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione dia conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma dovuta alla Cassa delle ammende.

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, richiamata nella sentenza di merito come parte del titolo di reato contestato.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Aggravante del furto richiamata nel titolo di reato contestato.

  • art. 625 n. 5 c.p.

    Aggravante del furto richiamata nel titolo di reato contestato.

  • art. 61 n. 5 c.p.

    Circostanza aggravante comune richiamata nel titolo di reato contestato.

  • art. 110 c.p.

    Concorso di persone nel reato richiamato nel titolo di reato contestato.

Massime di principio

  • La doglianza sulla dosimetria della pena è inammissibile in cassazione quando si traduce in una mera riproposizione di questioni già vagliate dal giudice di merito, senza un confronto specifico con le ragioni della decisione impugnata.
  • La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e il controllo di legittimità interviene solo se la quantificazione è frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
  • Ai fini della commisurazione della pena è sufficiente che il giudice dia conto, anche sinteticamente, di uno o più criteri di cui all'art. 133 c.p.; non è necessario l'esame analitico di tutti gli elementi dedotti dalla difesa.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando sia motivato con riferimento all'assenza di elementi positivi e alla presenza di precedenti specifici o di una personalità negativa dell'imputato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa del ricorrente, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reato

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