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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22776/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore previsto dal codice della strada. L'unico motivo deduceva, in termini generici, la carenza di prova circa l'effettiva responsabilità dell'imputato e, in particolare, la mancata dimostrazione che egli stesse realmente svolgendo l'attività contestata di parcheggiatore abusivo. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico e comunque manifestamente infondato, osservando che il giudice di appello aveva già valorizzato, con motivazione congrua e logica, plurime circostanze di fatto emergenti dalle annotazioni di polizia giudiziaria, utilizzabili in ragione della scelta del rito, dalle quali risultava in modo univoco la tipologia dell'attività svolta.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La disposizione è richiamata come base della condanna confermata in appello per la condotta contestata, descritta come attività di parcheggiatore abusivo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva in una contestazione generica della prova, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di carenza probatoria è manifestamente infondata quando la sentenza di merito abbia valorizzato plurimi elementi fattuali convergenti, idonei a sorreggere in modo logico e congruo l'accertamento della condotta contestata.
  • Le annotazioni di polizia giudiziaria possono essere valorizzate dal giudice di merito, nei limiti di utilizzabilità consentiti in ragione del rito, quale supporto probatorio della ricostruzione del fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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