Cassazione Penale, Ordinanza n. 22776/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore previsto dal codice della strada. L'unico motivo deduceva, in termini generici, la carenza di prova circa l'effettiva responsabilità dell'imputato e, in particolare, la mancata dimostrazione che egli stesse realmente svolgendo l'attività contestata di parcheggiatore abusivo. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico e comunque manifestamente infondato, osservando che il giudice di appello aveva già valorizzato, con motivazione congrua e logica, plurime circostanze di fatto emergenti dalle annotazioni di polizia giudiziaria, utilizzabili in ragione della scelta del rito, dalle quali risultava in modo univoco la tipologia dell'attività svolta.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La disposizione è richiamata come base della condanna confermata in appello per la condotta contestata, descritta come attività di parcheggiatore abusivo.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva in una contestazione generica della prova, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di carenza probatoria è manifestamente infondata quando la sentenza di merito abbia valorizzato plurimi elementi fattuali convergenti, idonei a sorreggere in modo logico e congruo l'accertamento della condotta contestata.
- Le annotazioni di polizia giudiziaria possono essere valorizzate dal giudice di merito, nei limiti di utilizzabilità consentiti in ragione del rito, quale supporto probatorio della ricostruzione del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22642/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22643/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22664/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22665/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22666/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22667/2025 del 17/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →