Cassazione Penale, Ordinanza n. 09186/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il porto ingiustificato fuori dall'abitazione di una noccoliera e di un coltello a serramanico, in assenza di autorizzazione e di giustificato motivo, integrando la contravvenzione prevista dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975. In cassazione la difesa deduceva vizi di legittimità ex art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) c.p.p., sostenendo: che il coltello sarebbe stato destinato a uso lavorativo; che non sarebbe stata valutata l'ipotesi della lieve entità; che sarebbero state illegittimamente disattese le richieste di concessione delle circostanze attenuanti generiche; che il trattamento sanzionatorio fosse eccessivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure erano dirette, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse logicamente coerente, priva di contraddizioni e idonea a sorreggere sia l'affermazione di responsabilità per il porto ingiustificato del coltello sia la determinazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
norma incriminatrice richiamata per il porto fuori dell'abitazione, senza autorizzazione e giustificato motivo, di armi od oggetti atti ad offendere; la Corte ne conferma l'applicazione al porto ingiustificato del coltello e della noccoliera.
art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) c.p.p.
norma sulle censure proponibili in cassazione; i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché diretti a una rivalutazione del fatto e della motivazione.
norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di vizi di motivazione o di violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
- La motivazione è insindacabile in cassazione quando sia logicamente coerente, non contraddittoria e adeguata a sostenere l'accertamento di responsabilità; non può essere sostituita da una diversa lettura delle prove proposta dalla difesa.
- Nel caso di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, la dedotta destinazione dell'oggetto a uso lavorativo deve risultare plausibile e supportata dal compendio fattuale; se la decisione di merito esclude il giustificato motivo con argomentazione logica, la censura che ne chieda la rivalutazione è inammissibile.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche, quando non evidenzino un vizio giuridico o una manifesta illogicità, restano assorbite dall'inammissibilità del ricorso fondato su mere contestazioni di fatto.
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