Cassazione Penale, Ordinanza n. 07562/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto non integrasse il reato contestato, in particolare perché la condotta posta in essere durante la perquisizione personale sarebbe stata riconducibile a una mera resistenza passiva. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la condotta descritta in sentenza di merito consistette nel divincolarsi, strattonare e tirare calci agli operanti al fine di sottrarsi alla perquisizione, e quindi non era una semplice opposizione passiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale, non occorre che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale: è sufficiente l'uso di violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto d'ufficio o di servizio, anche se l'azione dell'operante non viene effettivamente ostacolata. Ha ritenuto incensurabile in cassazione la motivazione della Corte di appello, che aveva accertato una condotta violenta dell'imputato, incompatibile con la mera resistenza passiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale si integra anche quando la condotta consista in violenza o minaccia per opporsi a un atto dell'ufficio o del servizio, senza che sia necessario un effettivo impedimento dell'azione del pubblico ufficiale.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ritenuta congrua dalla Corte.
Massime di principio
- Nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale non è richiesto che la condotta dell'agente impedisca concretamente o definitivamente l'atto d'ufficio: è sufficiente che vi sia uso di violenza o minaccia finalizzato a opporsi all'atto, anche se l'azione del pubblico ufficiale riesce comunque a compiersi.
- La mera resistenza passiva non è sufficiente a integrare il reato; quando la condotta si concreta in strattonamenti, divincolamenti energici o calci diretti a neutralizzare l'intervento dell'operante, si è in presenza di resistenza penalmente rilevante.
- Quando la Corte di merito accerta in modo non illogico la natura violenta della condotta, tale valutazione di fatto non è sindacabile in cassazione se il ricorso si limita a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio.
- Un motivo di ricorso che contesti l'insussistenza del reato senza confrontarsi con la motivazione sul carattere violento della condotta può essere qualificato come manifestamente infondato e condurre all'inammissibilità del ricorso.
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