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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45692/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio di marijuana (art. 73 DPR 309/90 comma 4). Il ricorrente contestava: 1) l'insussistenza di prove sufficienti sulla destinazione allo spaccio della sostanza (sosteneva di essere assuntore); 2) la mancata ricognizione della fattispecie di lieve entita' prevista dall'art. 73, comma 5; 3) l'applicazione della recidiva senza adeguata considerazione del decorso temporale; 4) vizio nel trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla qualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 73, comma 5 (fatto di lieve entita') e infondati gli altri motivi. Ha pertanto qualificato il reato come previsto dal comma 5, ha annullato la sentenza impugnata sul punto senza rinvio (per la qualificazione) e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo esclusivamente per la rideterminazione della pena, con conferma dell'accertamento di responsabilita' e rigetto delle censure sulla prova e sulla recidiva.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4

    Fattispecie ordinaria di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; nel caso esaminato la Corte territoriale originariamente aveva ritenuto ricorrente questa norma per la quantità detenuta e circostanze processuali

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Prevede la riqualificazione in fatto di lieve entita' quando la condotta presenti minima offensivita' valutata congiuntamente su qualita', quantita' della sostanza e sugli altri parametri (mezzi, modalita', circostanze). La Corte ha ritenuto applicabile tale comma nel caso concreto, perché la valutazione deve essere globale e il mero dato ponderale non e' in assoluto esclusivo

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6

    Richiamo che mostra come la previsione del comma 5 possa essere compatibile anche con attivita' ripetute o programmatiche (es. episodi attuativi di un programma criminoso associativo), dunque la ripetitivita' non esclude automaticamente la lieve entita'

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per l'individuazione delle circostanze attenuanti/agggravanti e per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse congruamente motivato sulla recidiva con riferimento ai parametri di questo articolo

Massime di principio

  • La qualificazione come fatto di lieve entita' (art. 73, comma 5 DPR 309/90) richiede una valutazione globale: la quantita' da sola non decide, vanno considerate anche mezzi, modalita' e circostanze.
  • La presenza di quantitativi 'rilevanti ma non imponenti' puo' comunque rientrare nella lieve entita' se gli altri elementi (modalita', mezzi, circostanze) non mostrano una offensivita' significativa.
  • La ripetizione o continuita' di cessioni non esclude automaticamente la lieve entita': occorre prova concreta della serialita' e della rete di clienti; deduzioni apodittiche fondate solo sul peso sono insufficenti.
  • Il giudice di merito deve motivare specificamente ogni elemento che escluda la lieve entita', evitando argomentazioni generiche; se la motivazione e' viziata sul punto la Cassazione puo' annullare senza rinvio per qualificazione quando non serva ulteriore istruttoria.
  • Le questioni di responsabilita' e di prova devono essere esaminate nel rispetto del principio di non riesame della Cassazione: la Corte di legittimita controlla la logica e la completezza della motivazione, non ridetermina i fatti.
  • L'applicazione della recidiva richiede motivazione concreta rispetto ai parametri rilevanti (art. 133 c.p.); contestazioni vaghe sulla temporizzazione o sull'effetto della recidiva sono destituite di efficacia se la motivazione di merito e' congrua.

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