Cassazione Penale, Sentenza n. 45692/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio di marijuana (art. 73 DPR 309/90 comma 4). Il ricorrente contestava: 1) l'insussistenza di prove sufficienti sulla destinazione allo spaccio della sostanza (sosteneva di essere assuntore); 2) la mancata ricognizione della fattispecie di lieve entita' prevista dall'art. 73, comma 5; 3) l'applicazione della recidiva senza adeguata considerazione del decorso temporale; 4) vizio nel trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla qualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 73, comma 5 (fatto di lieve entita') e infondati gli altri motivi. Ha pertanto qualificato il reato come previsto dal comma 5, ha annullato la sentenza impugnata sul punto senza rinvio (per la qualificazione) e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo esclusivamente per la rideterminazione della pena, con conferma dell'accertamento di responsabilita' e rigetto delle censure sulla prova e sulla recidiva.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4
Fattispecie ordinaria di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; nel caso esaminato la Corte territoriale originariamente aveva ritenuto ricorrente questa norma per la quantità detenuta e circostanze processuali
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Prevede la riqualificazione in fatto di lieve entita' quando la condotta presenti minima offensivita' valutata congiuntamente su qualita', quantita' della sostanza e sugli altri parametri (mezzi, modalita', circostanze). La Corte ha ritenuto applicabile tale comma nel caso concreto, perché la valutazione deve essere globale e il mero dato ponderale non e' in assoluto esclusivo
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6
Richiamo che mostra come la previsione del comma 5 possa essere compatibile anche con attivita' ripetute o programmatiche (es. episodi attuativi di un programma criminoso associativo), dunque la ripetitivita' non esclude automaticamente la lieve entita'
Criteri per l'individuazione delle circostanze attenuanti/agggravanti e per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse congruamente motivato sulla recidiva con riferimento ai parametri di questo articolo
Massime di principio
- La qualificazione come fatto di lieve entita' (art. 73, comma 5 DPR 309/90) richiede una valutazione globale: la quantita' da sola non decide, vanno considerate anche mezzi, modalita' e circostanze.
- La presenza di quantitativi 'rilevanti ma non imponenti' puo' comunque rientrare nella lieve entita' se gli altri elementi (modalita', mezzi, circostanze) non mostrano una offensivita' significativa.
- La ripetizione o continuita' di cessioni non esclude automaticamente la lieve entita': occorre prova concreta della serialita' e della rete di clienti; deduzioni apodittiche fondate solo sul peso sono insufficenti.
- Il giudice di merito deve motivare specificamente ogni elemento che escluda la lieve entita', evitando argomentazioni generiche; se la motivazione e' viziata sul punto la Cassazione puo' annullare senza rinvio per qualificazione quando non serva ulteriore istruttoria.
- Le questioni di responsabilita' e di prova devono essere esaminate nel rispetto del principio di non riesame della Cassazione: la Corte di legittimita controlla la logica e la completezza della motivazione, non ridetermina i fatti.
- L'applicazione della recidiva richiede motivazione concreta rispetto ai parametri rilevanti (art. 133 c.p.); contestazioni vaghe sulla temporizzazione o sull'effetto della recidiva sono destituite di efficacia se la motivazione di merito e' congrua.
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