Cassazione Penale, Sentenza n. 14191/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la condanna per aver violato il divieto di accesso (daspo urbano) all'area di parcheggio del cimitero di Maddaloni, contestando l'applicazione dell'art. 10 comma 2, d.l. n. 14/2017 conv. l. 48/2017. Sosteneva che il provvedimento questorile fosse illegittimo e privo di motivazione idonea a dimostrare la pericolosità e la reiterazione delle condotte (attività di parcheggiatore abusivo), e che il giudice penale avrebbe dovuto disapplicarlo con conseguente non sussistenza del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la notifica del daspo del 01/03/2022 era valida e che l'imputata aveva violato il divieto accedendo all'area il 07/09/2022. La Suprema Corte ha ricordato che il daspo urbano è un provvedimento amministrativo e che il giudice penale può limitarsi a verificare i profili formali di legittimità (base legale, competenza, motivazione, eccesso di potere), senza poter sindacare nel merito la valutazione di pericolosità svolta dall'autorità amministrativa. Nel caso concreto la motivazione e i presupposti formali risultavano adeguati e il daspo non era stato impugnato davanti all'autorità amministrativa; pertanto la condanna per la violazione dell'art. 10 comma 2 è stata confermata. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 10 comma 2, d.l. n. 14 del 2017 conv. con la legge n. 48 del 2017
«nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specifcate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto»
La Corte interpreta la norma come fonte del potere amministrativo del Questore di vietare l'accesso a determinate aree in caso di reiterazione e pericolo per la sicurezza; la violazione del divieto integra una fattispecie penale che il giudice penale può accertare, ma il suo sindacato è limitato ai profili di legittimità formale dell'atto.
art. 9 comma 2, d.l. n. 14 del 2017
Richiamato come presupposto normativo che disciplina le aree e le condotte rilevanti; costituisce riferimento per l'adozione del daspo urbano in caso di reiterazione di condotte vietate.
art. 7 comma 15-bis, Codice della Strada
Sanziona l'attività di parcheggiatore abusivo e costituisce il quadro sanzionatorio/amministrativo di riferimento; il daspo urbano può essere disposto in relazione alla reiterazione di tali condotte, ma la fattispecie penale contestata riguarda la violazione del divieto di accesso (art. 10 comma 2) indipendentemente dalla contestazione amministrativa.
Ha introdotto la sanzione penale (arresto da sei mesi a un anno) per la violazione del divieto di accesso previsto dall'art. 10 comma 2.
Massime di principio
- Il daspo urbano è un provvedimento amministrativo: il ricorso sulla legittimità sostanziale dell'atto va di regola proposto davanti alla giurisdizione amministrativa; il giudice penale non può sostituirsi all'autorità amministrativa nella valutazione di pericolosità.
- Nel processo penale il giudice può verificare soltanto i profili formali di legittimità del provvedimento amministrativo (base legale, competenza, motivazione, eccesso di potere), non i meriti dell'apprezzamento discrezionale del Questore.
- La violazione del divieto di accesso disposto con daspo costituisce autonoma fattispecie penale (art. 10 comma 2) punita con arresto; non è necessario per la integrazione del reato che il giudice penale riaccerti l'illecito amministrativo sottostante.
- Se si ritiene illegittimo un daspo per motivazione apodittica o altri vizi di merito, la via corretta è l'impugnazione amministrativa: l'assenza di impugnazione può rendere difficoltosa la disapplicazione in sede penale.
- In giudizio penale l'esito favorevole alla parte che contesta il daspo richiede la dimostrazione di vizi formali gravi dell'atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere, carenza assoluta di motivazione) che siano accertabili dal giudice penale.
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