Cassazione Penale, Sentenza n. 14003/2026 del 17/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per detenzione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990, capo 1) e porto/possesso di arma (art. 4 L. 110/1975, capo 2) con due motivi: (1) eccezione di prescrizione del reato di cui all'art. 4 L. 110/1975 (sostiene che il fatto del 20/7/2019 sarebbe prescritto entro il 20/7/2024); (2) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 81 c.p. per non aver riconosciuto la continuazione tra i reati e per la contraddittorietà tra decisione di primo grado (che negava la continuazione) e motivazione della Corte d'appello (che ha comunque descritto il porto del coltello in relazione all'attività di spaccio) senza tradurre questa valutazione in termini di trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il reato contestato sia stato commesso il 21/7/2019 (non il 20/7/2019), ha ricostruito la sequenza procedimentale (decreto di citazione 7/4/2020; sentenza primo grado 10/11/2023; deposito motivazione primo grado entro il 9/2/2024; sentenza d'appello 24/3/2025) e ha applicato la L. 23/6/2017 n.103 che sospende il termine di prescrizione dal deposito della motivazione di primo grado alla pronuncia in appello (409 giorni), sicché alla data della sentenza di appello il termine massimo di prescrizione non era decorso; inoltre esiste ulteriore sospensione prevista dalla stessa legge per il deposito della motivazione di secondo grado. Sul secondo motivo ha ritenuto che la questione della continuazione non fosse stata dedotta con l'atto di appello; il giudice d'appello non è tenuto a decidere d'ufficio questioni non dedotte in appello (art. 597 c.p.p.) se non nei casi espressamente previsti, e la giurisprudenza richiamata dalla difesa (sent. Dogali, sez.1 n.17832/2017) riguarda il giudizio di primo grado. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese di procedimento e al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, di Euro 3.000.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Norma sostanziale utilizzata per la contestazione di detenzione di stupefacenti; confermata la condanna per tale reato.
art. 4, L. 18 aprile 1975, n.110
Norma penale relativa al porto/possesso di armi; il ricorso assumeva la prescrizione di questo reato, ma la Corte ha escluso la decorrenza del termine per le ragioni procedurali illustrate.
art. 157 c.p. e art. 129 c.p.p.
art. 157 c.p.; art. 129 c.p.p.
Richiamati dal ricorrente come norme rilevanti per la prescrizione; la Corte ha esaminato la cronologia e ha applicato la disciplina sospensiva della prescrizione (L. 103/2017) ritenendo infondata l'eccezione.
Legge 23 giugno 2017, n.103
Prevede la sospensione del termine di prescrizione dal deposito della motivazione della sentenza di primo grado sino alla pronuncia in appello e ulteriori sospensioni (fino a 18 mesi) correlate al deposito della motivazione di secondo grado; applicazione decisiva per escludere la prescrizione nel caso concreto.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b)
Norma sul motivo di cassazione per vizio di motivazione/errata applicazione della legge penale; criterio formale con il quale il ricorrente ha articolato i suoi due motivi.
art. 81 c.p.
Regola sulla continuazione e commisurazione della pena; il ricorrente lamentava errata applicazione, ma la Corte ha osservato che la continuazione non è stata chiesta in appello e che la disciplina invocata dalla difesa attiene al giudizio di primo grado.
art. 597 c.p.p.
art. 597, comma 1 e comma 5
Limita la cognizione del giudice d'appello ai punti della decisione oggetto dei motivi di impugnazione; stabilisce i casi tassativi in cui l'appello può decidere d'ufficio alcune questioni (comma 5). È stata la norma chiave per escludere che la Corte d'appello dovesse riconoscere la continuazione non richiesta dall'appellante.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; su tale base la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024
Sez. U n.20989/12.12.2024 (Rv. 288175 - 01)
Riferita in tema di applicabilità temporale della L. 103/2017 e della sospensione della prescrizione; conferma l'interpretazione applicata dalla Corte nel caso.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 17832 del 24/01/2017 (Dogali)
Sez. 1 n.17832/2017 (Dogali, Rv. 269822 - 01)
Sentenza richiamata dalla difesa per sostenere l'obbligo di pronuncia d'ufficio sul trattamento sanzionatorio in primo grado; la Corte di cassazione ha ritenuto quella pronuncia riferita al giudizio di primo grado e non applicabile alla situazione di appello qui rilevata.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 33403 del 14/07/2008 (Cavalieri D'Oro)
Sez. 4 n.33403/2008 (Cavalieri D'Oro, Rv. 240902)
Affermata la regola che il giudice d'appello non può riconoscere d'ufficio la continuazione se non espressamente richiesta; principio richiamato per escludere l'intervento d'ufficio sul punto in assenza di doglianza in appello.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione va calcolato con attenzione alla data di commissione del reato, alle date di sentenza e ai termini per il deposito delle motivazioni; le sospensioni previste dalla L. 103/2017 possono impedire la decorrenza della prescrizione anche se il termine 'di massima' sembrava scaduto.
- In cassazione il ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono manifestamente infondati o non rispettano i requisiti di legge; il ricorrente deve dimostrare errori di diritto o di motivazione rilevanti.
- Il giudice d'appello è limitato ai punti espressamente dedotti dall'appello (art. 597 c.p.p.): non può decidere d'ufficio questioni non sollevate dalla parte, salvo i casi tassativi previsti dalla norma.
- La continuazione tra reati (art. 81 c.p.) non può essere normalmente riconosciuta d'ufficio in sede d'appello se non è stata chiesta dall'interessato; chi invoca la continuazione in grado di appello deve proporre espressa doglianza.
- La giurisprudenza di riferimento può essere distinta per ambito (primo grado vs. appello): sentenze che dispongono obblighi del giudice di primo grado non sono automaticamente applicabili al giudice d'appello.
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