Cassazione Penale, Sentenza n. 14001/2026 del 17/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne inflitte dalla Corte di appello di Milano per il delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 1) e 12) dell'imputazione). Le censure principali riguardano: mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.1, lett. e) c.p.p.), travisamento della prova e invenzione di elementi probatori (in particolare riguardo al ruolo del coimputato Juan Felix Valiente Barrera e alla presunta condivisione di basi logistiche), carenza della struttura organizzata e dell'affectio societatis (art. 74 d.P.R. 309/1990), errata applicazione di norme processuali (art. 192 c.p.p., art. 533 c.p.p.), insufficienti riscontri sull'attribuzione di conversazioni intercettate e contestazione di reati-fine non formalmente contestati. In sintesi, i difensori sostengono che le condotte contestate sono occasionale spaccio o apporti marginali non idonei a integrare la partecipazione stabile al sodalizio, e che la motivazione dei giudici di merito sarebbe contraddittoria, evasiva o travisante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo manifestamente infondati i motivi proposti. Per ciascun ricorrente la Corte ha esaminato le doglianze e ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito motivazione logica e adeguata: la Corte di appello aveva valutato complessivamente elementi sintomatici della sussistenza dell'associazione (commissione di reati fine, reclutamento e impiego di corrieri, recupero e stoccaggio di stupefacente, conversazioni e modalità operative) e ha giustificato la non necessità di individuare un unico luogo di stoccaggio o la coincidenza perfetta tra tutte le prove. Sono state rigettate le doglianze relative alla presunta confusione di identità nelle intercettazioni e alla diversità di valutazione tra giudice per le indagini preliminari e giudici del merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati dichiarati inammissibili, condannati al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
La Corte conferma che per la sussistenza del delitto associativo non è sempre necessario che emergano tutti gli elementi strutturali in modo identico tra gruppi diversi; la partecipazione stabile può desumersi anche da reati-fine, modalità operative e ruoli operativi (reclutamento, consegne, riscossione), e l'esistenza di una organizzazione puo' essere provata con un complesso di elementi, anche se la struttura risulta meno complessa rispetto ad altro sodalizio emerso nel procedimento
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
La Corte valuta la presunta carenza o illogicità della motivazione dei giudici di merito e ritiene infondate le censure quando la motivazione appare complessivamente logica e adeguata; ricostruzioni alternative di fatto non giustificano la cassazione
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
In relazione a doglianze di errata applicazione di norme di diritto processuale (es. art. 192 e 533 c.p.p.), la Corte ritiene che non sussista violazione quando i giudici di merito abbiano motivato le ragioni della valutazione delle intercettazioni, della non necessità di contestare separatamente i reati-fine o della valutazione diversa rispetto al giudice per le indagini preliminari
codice di procedura penale, art. 192, secondo comma
La Corte ritiene lecita l'utilizzazione delle intercettazioni e l'attribuzione dei soprannomi a persone quando il contesto probatorio e la trascrizione dimostrino l'identificazione univoca e non vi siano elementi concreti che prospettino confusione con terzi
codice di procedura penale, art. 533
La diversa valutazione tra il giudice per le indagini preliminari (GIP) e i giudici del merito non impedisce la conferma della responsabilità quando i giudici del merito forniscono motivazione adeguata; l'assenza di misura cautelare non esclude la prova nel processo
codice di procedura penale, art. 616
Applicazione della norma per la condanna alle spese e per il pagamento alla cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilita' del ricorso
codice penale, art. 416
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'accertamento del delitto associativo puo' avvenire anche attraverso l'esame delle condotte in attuazione del pactum sceleris; la prova di reati-fine non e' sempre necessaria ma puo' contribuire alla valutazione complessiva
Massime di principio
- La Corte di appello non e' obbligata a ripetere analiticamente tutte le argomentazioni del primo grado, ma deve fornire una motivazione logica e aderente al complesso probatorio; tale motivazione è valutata in Cassazione nel suo insieme
- La prova dell'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 309/1990 puo' essere desunta da un insieme di elementi (reati-fine, ruoli operativi, modalità organizzative) anche in assenza dell'individuazione puntuale di un unico luogo di stoccaggio
- Divergenze di valutazione tra GIP e giudici del merito non precludono la conferma di una condanna se i giudici di merito motivano adeguatamente la loro diversa valutazione
- L'attribuzione di identità nelle intercettazioni (soprannomi, voci) puo' essere fondata sul contesto, sulle rubriche e sullo sviluppo delle conversazioni; la difesa deve proporre elementi concreti per dimostrare la possibile confusione con terzi
- Le censure che propongono una diversa ricostruzione dei fatti senza dimostrare contraddizioni logiche evidenti nella motivazione dei giudici di merito sono spesso dichiarate manifestamente infondate in Cassazione
- La mancata contestazione formale di singoli reati-fine non esclude che le condotte rilevate possano concorrere, nell'ambito di un giudizio di merito, a dimostrare la partecipazione al sodalizio, purché la motivazione sia logica e collegata agli elementi acquisiti
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