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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14001/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne inflitte dalla Corte di appello di Milano per il delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 1) e 12) dell'imputazione). Le censure principali riguardano: mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.1, lett. e) c.p.p.), travisamento della prova e invenzione di elementi probatori (in particolare riguardo al ruolo del coimputato Juan Felix Valiente Barrera e alla presunta condivisione di basi logistiche), carenza della struttura organizzata e dell'affectio societatis (art. 74 d.P.R. 309/1990), errata applicazione di norme processuali (art. 192 c.p.p., art. 533 c.p.p.), insufficienti riscontri sull'attribuzione di conversazioni intercettate e contestazione di reati-fine non formalmente contestati. In sintesi, i difensori sostengono che le condotte contestate sono occasionale spaccio o apporti marginali non idonei a integrare la partecipazione stabile al sodalizio, e che la motivazione dei giudici di merito sarebbe contraddittoria, evasiva o travisante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo manifestamente infondati i motivi proposti. Per ciascun ricorrente la Corte ha esaminato le doglianze e ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito motivazione logica e adeguata: la Corte di appello aveva valutato complessivamente elementi sintomatici della sussistenza dell'associazione (commissione di reati fine, reclutamento e impiego di corrieri, recupero e stoccaggio di stupefacente, conversazioni e modalità operative) e ha giustificato la non necessità di individuare un unico luogo di stoccaggio o la coincidenza perfetta tra tutte le prove. Sono state rigettate le doglianze relative alla presunta confusione di identità nelle intercettazioni e alla diversità di valutazione tra giudice per le indagini preliminari e giudici del merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati dichiarati inammissibili, condannati al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    La Corte conferma che per la sussistenza del delitto associativo non è sempre necessario che emergano tutti gli elementi strutturali in modo identico tra gruppi diversi; la partecipazione stabile può desumersi anche da reati-fine, modalità operative e ruoli operativi (reclutamento, consegne, riscossione), e l'esistenza di una organizzazione puo' essere provata con un complesso di elementi, anche se la struttura risulta meno complessa rispetto ad altro sodalizio emerso nel procedimento

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    La Corte valuta la presunta carenza o illogicità della motivazione dei giudici di merito e ritiene infondate le censure quando la motivazione appare complessivamente logica e adeguata; ricostruzioni alternative di fatto non giustificano la cassazione

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    In relazione a doglianze di errata applicazione di norme di diritto processuale (es. art. 192 e 533 c.p.p.), la Corte ritiene che non sussista violazione quando i giudici di merito abbiano motivato le ragioni della valutazione delle intercettazioni, della non necessità di contestare separatamente i reati-fine o della valutazione diversa rispetto al giudice per le indagini preliminari

  • codice di procedura penale, art. 192, secondo comma

    La Corte ritiene lecita l'utilizzazione delle intercettazioni e l'attribuzione dei soprannomi a persone quando il contesto probatorio e la trascrizione dimostrino l'identificazione univoca e non vi siano elementi concreti che prospettino confusione con terzi

  • codice di procedura penale, art. 533

    La diversa valutazione tra il giudice per le indagini preliminari (GIP) e i giudici del merito non impedisce la conferma della responsabilità quando i giudici del merito forniscono motivazione adeguata; l'assenza di misura cautelare non esclude la prova nel processo

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicazione della norma per la condanna alle spese e per il pagamento alla cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilita' del ricorso

  • codice penale, art. 416

    La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'accertamento del delitto associativo puo' avvenire anche attraverso l'esame delle condotte in attuazione del pactum sceleris; la prova di reati-fine non e' sempre necessaria ma puo' contribuire alla valutazione complessiva

Massime di principio

  • La Corte di appello non e' obbligata a ripetere analiticamente tutte le argomentazioni del primo grado, ma deve fornire una motivazione logica e aderente al complesso probatorio; tale motivazione è valutata in Cassazione nel suo insieme
  • La prova dell'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 309/1990 puo' essere desunta da un insieme di elementi (reati-fine, ruoli operativi, modalità organizzative) anche in assenza dell'individuazione puntuale di un unico luogo di stoccaggio
  • Divergenze di valutazione tra GIP e giudici del merito non precludono la conferma di una condanna se i giudici di merito motivano adeguatamente la loro diversa valutazione
  • L'attribuzione di identità nelle intercettazioni (soprannomi, voci) puo' essere fondata sul contesto, sulle rubriche e sullo sviluppo delle conversazioni; la difesa deve proporre elementi concreti per dimostrare la possibile confusione con terzi
  • Le censure che propongono una diversa ricostruzione dei fatti senza dimostrare contraddizioni logiche evidenti nella motivazione dei giudici di merito sono spesso dichiarate manifestamente infondate in Cassazione
  • La mancata contestazione formale di singoli reati-fine non esclude che le condotte rilevate possano concorrere, nell'ambito di un giudizio di merito, a dimostrare la partecipazione al sodalizio, purché la motivazione sia logica e collegata agli elementi acquisiti

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