Cassazione Penale, Sentenza n. 14002/2026 del 17/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la sentenza di primo grado. Sosteneva l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione, chiedendo il riconoscimento dell'estinzione del reato per prescrizione. In particolare deduceva che l'ordinanza dirigenziale di sospensione dei lavori dell'11 aprile 2019 aveva fatto sorgere il dies a quo per il calcolo della prescrizione e che, pertanto, il termine massimo quinquennale si era estinto l'11 aprile 2024, prima della pronuncia di primo grado del 15 aprile 2024; inoltre contestava l'applicazione, da parte dei giudici di merito, della sospensione ex legge 23 giugno 2017 n. 103.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur condividendo che la persistenza del reato fosse cessata l'11 aprile 2019 (data dell'ordinanza di sospensione dei lavori), ha rilevato che il rinvio dell'udienza disposto su istanza della difesa (udienza del 26 febbraio 2024 rimandata al 15 aprile 2024) ha determinato la sospensione del corso della prescrizione per 48 giorni ai sensi dell'art. 159 cod. pen. Ciò ha fatto sì che, alla data della pronuncia di primo grado (15 aprile 2024), la prescrizione non fosse ancora maturata. Tuttavia la Corte ha altresì accertato che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto applicabile la sospensione del termine massimo prevista dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 in modo tale da impedire l'estinzione per prescrizione; nella fattispecie, la legge 103/2017, pur astrattamente applicabile, non produceva effetti di sospensione del termine massimo perché, al momento del decorso del termine per il deposito della motivazione (15 luglio 2024), il termine massimo era ormai già decorso. Di conseguenza la Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l'estinzione dei reati per prescrizione.
Norme richiamate
Norma richiamata nella sentenza di primo grado per dichiarare l'imputato non punibile; citata nel quadro fattuale ma non oggetto centrale del rilievo di Cassazione.
Articolo del codice penale relativo al concorso di persone nel reato; individuato tra le fattispecie penalmente rilevanti contestate all'imputato.
artt. 93-94-95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Norme del testo unico dell'edilizia richiamate per i reati relativi alle opere edili eseguite in difformità dall'autorizzazione sismica; impianto fattuale del reato oggetto del processo.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme processuali indicate come base dei motivi di cassazione per vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale.
Artt. relativi alla prescrizione e alle cause di sospensione/interruzione; in particolare l'art. 159 è stato richiamato per la sospensione della prescrizione disposta per rinvio ad istanza della difesa (art. 159, comma 1, n. 3).
Norma richiamata dalla Corte d'appello quale causa di sospensione del termine massimo di prescrizione; la Corte di Cassazione ha però ritenuto che, nel caso concreto, quella sospensione non potesse evitare l'estinzione del reato perché il termine massimo era già decorso al momento in cui la sospensione avrebbe dovuto operare.
Massime di principio
- Il dies a quo per il calcolo della prescrizione può essere legato alla cessazione della persistenza del reato (es. emissione di un provvedimento che interrompe l'attività illecita); è necessario individuare con precisione la data da cui decorre la prescrizione.
- Le richieste di rinvio formulate dall'imputato o dal suo difensore e accolte dal giudice determinano la sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159 cod. pen., anche se nell'udienza rinviata sia stata svolta attività istruttoria; tali sospensioni vanno conteggiate nel calcolo del termine prescrizionale.
- La legge 23 giugno 2017 n. 103 può incidere sul decorso del termine massimo di prescrizione, ma il suo effetto dipende dalla situazione temporale concreta: non sempre la previsione di sospensione produce l'effetto di impedire l'estinzione del reato se il termine massimo è già decorso al momento in cui la sospensione dovrebbe iniziare a operare.
- In giudizio d'appello e in cassazione è essenziale che i giudici motivino correttamente l'individuazione delle cause di sospensione o interruzione della prescrizione (con indicazione delle date e dei periodi), perché errori nel computo possono determinare l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione di estinzione per prescrizione.
- Quando si contesta la prescrizione conviene ricostruire dettagliatamente tutte le vicende processuali e amministrative (es. ordinanze di sospensione lavori, rinvii d'udienza, termini per il deposito della motivazione) per verificare se e come intervengono sospensioni o interruzioni che incidono sul termine prescrizionale.
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