Cassazione Penale, Sentenza n. 14005/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello contestando in particolare: (i) la ritualità e l'attendibilità delle dichiarazioni del coimputato e chiamante in correità CAUZZO, sostenendo che queste consistettero in mere, laconiche conferme di precedenti dichiarazioni lette in udienza (contestazione ex art. 500 c.p.p.) e in frequenti affermazioni di "non ricordo", con conseguente pregiudizio per la valutazione della loro attendibilità; (ii) la valutazione e i riscontri probatori basati sulle utenze telefoniche (in particolare l'utenza finale 479 e l'utenza 732), la loro attribuzione al ricorrente, la loro localizzazione (compresa la localizzazione in Olanda), e la correlazione tra i movimenti/contatti delle utenze e i viaggi (es. partenza per il Belgio) che collegano il ricorrente all'importazione di cocaina. Sono state altresì sollevate critiche su presunte lacune istruttorie e sulla mancata acquisizione in udienza di taluni atti di indagine a supporto delle dichiarazioni degli operanti
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto le doglianze. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi all'escussione e all'attendibilità del CAUZZO richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui le dichiarazioni predibattimentali confermate dopo contestazione ex art. 500 c.p.p. possono essere recepite come dichiarazioni dibattimentali. Ha ritenuto inoltre che la Corte territoriale avesse compiuto una valutazione analitica e coerente dei riscontri (intercettazioni, movimenti delle utenze, lista passeggeri, conversazioni intercettate) che, presi insieme, corrispondevano e rafforzavano le dichiarazioni del CAUZZO. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Rimangono confermate le modifiche apportate in appello alla pena (riconoscimento di attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e conseguente diminuzione della pena) e la conferma, nel resto, della condanna per l'importazione di ingente quantitativo di cocaina
Norme richiamate
art. 500 cod. proc. pen. (contestazione delle dichiarazioni predibattimentali)
art. 500, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata secondo cui le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone, se successivamente confermate anche in termini laconici, possono essere recepite come dichiarazioni rese dal teste in dibattimento; l'art. 500, comma 2, riguarda il caso di dichiarazioni dibattimentali difformi dalle precedenti
art. 603 cod. proc. pen. (rinnovazione dell'istruttoria e nuova escussione)
Il ricorrente aveva invocato la nuova escussione disposta ai sensi dell'art. 603 come insufficiente a superare le criticità; la Corte ha ritenuto invece regolari le modalità acquisitive e che la nuova escussione non pregiudicava l'utilizzabilità delle conferme rese dal dichiarante
Principio giurisprudenziale su limiti dei motivi di cassazione (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 e altri richiamati)
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 (Caradonna) e Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018 (Caia)
La Corte ha applicato il principio secondo cui in cassazione non sono deducibili censure che investono il merito della valutazione delle prove, salvo vizi consistenti nella mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; le critiche alla persuasività o alla diversa comparazione delle risultanze probatorie sono inammissibili
Massime di principio
- La conferma, anche se sintetica, di dichiarazioni predibattimentali dopo contestazione ex art. 500 c.p.p. può essere ricevuta come dichiarazione dibattimentale: la mancata o parziale memoria del teste non annulla automaticamente la rilevanza delle conferme espresse
- Le impugnative che si limitano ad attaccare la valutazione della credibilità o la persuasività delle prove operate dai giudici di merito sono, di regola, inammissibili in cassazione; per ottenere accoglimento è necessario dimostrare vizi formali o motivazionali gravi (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione)
- Elementi di riscontro tecnico (intercettazioni, movimenti/parallelismo di più utenze, lista passeggeri, corrispondenze temporali tra messaggi e spostamenti) possono costituire un solido supporto probatorio alle dichiarazioni di collaborazione e rafforzarne l'affidabilità se valutati unitariamente
- Per mettere efficacemente in dubbio una testimonianza che conferma precedenti dichiarazioni, il difensore dovrebbe far emergere una disconoscenza esplicita dei precedenti atti o dimostrare incongruenze manifeste e decisive tra le dichiarazioni predibattimentali e quelle dibattimentali, nonché indicare quali atti mancanti in udienza avrebbero concretamente inciso sulla attendibilità delle deposizioni
- Nelle contestazioni fondate su evidenze tecniche (utenze telefoniche, localizzazioni) è utile documentare in che punto specifico la catena probatoria presenta lacune o illogicità manifeste, poiché obiezioni generiche sulla non decisività di singoli elementi vengono facilmente respinte se esiste una congerie di riscontri coerenti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13999/2026 del 17/04/2026
- Sentenza penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14000/2026 del 17/04/2026
- Sentenza penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14001/2026 del 17/04/2026
- Sentenza penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14002/2026 del 17/04/2026
- Sentenza penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14003/2026 del 17/04/2026
- Sentenza penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14009/2026 del 17/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →