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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26272/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento trae origine da un episodio del 13 giugno 2025. Due persone erano state sorprese a sottrarre patate da un fondo agricolo; sopraggiunti i proprietari e alcuni dipendenti, tra cui la persona poi offesa, i ladri si erano allontanati. Poco dopo, presso il medesimo fondo, si era presentata un'autovettura Audi condotta dall'odierno ricorrente, a bordo della quale si trovavano anche gli altri complici; uno di essi era armato di pistola. La persona offesa, riconosciuta come uno degli oppositori del furto e indicata da una complice, era scesa dall'auto e aveva cercato di fuggire, ma dall'Audi in retromarcia era stato esploso un colpo di pistola che la colpiva alla zona inguine/gluteo, causandole gravi lesioni e frattura del femore. Il GIP aveva applicato la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio aggravato in concorso e per detenzione e porto illegale di pistola in luogo pubblico; il Tribunale del riesame aveva rigettato l'istanza, ritenendo sussistente il dolo diretto, anche nella forma alternativa. Con l'unico motivo di ricorso l'indagato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica, sostenendo che non vi fosse prova di un animus necandi e che, al più, la condotta potesse integrare una volontà di minacciare o di colpire alle gambe, in reazione alla chiamata dei Carabinieri; lamentava inoltre che il tribunale non avesse valorizzato la sua posizione di mero conducente e avesse confuso dolo alternativo e dolo eventuale, in presenza di un solo colpo e di un bersaglio non vitale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, in materia cautelare, non è consentita una rivisitazione del merito degli indizi, ma solo il controllo su violazioni di legge e manifesta illogicità della motivazione. Nel caso concreto ha ritenuto logica e coerente la qualificazione in termini di tentato omicidio: il tribunale aveva valorizzato l'uso di un'arma da fuoco, la distanza ravvicinata, la manovra dell'auto in retromarcia per mantenere la vittima nel raggio d'azione, il colpo sparato a un'altezza compatibile con la lesione di organi vitali e la fuga immediata. È stato ribadito che il dolo diretto può assumere forma alternativa e che il tentativo è compatibile con tale forma di dolo, mentre resta incompatibile con il dolo eventuale. La Corte ha anche ritenuto corretta la valorizzazione del ruolo del conducente quale concorrente materiale che non si limitava a trasportare il correo, ma poneva in essere manovre funzionali all'azione aggressiva. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • artt. 56 e 575 c.p.

    La combinazione delle norme è richiamata per qualificare il fatto come tentato omicidio, ritenendo necessaria la verifica del dolo nei termini richiesti dalla fattispecie tentata.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della presenza di vizi rilevanti della motivazione, non potendo tradursi in una nuova valutazione del materiale indiziario.

  • artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.

    Sono richiamati come parametri dei presupposti applicativi della misura cautelare personale.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposto il rinvio alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto o degli indizi, ma solo per denunciare specifiche violazioni di legge o una motivazione manifestamente illogica.
  • Il dolo nel tentato omicidio può essere desunto in via indiziaria da elementi esteriori del fatto, quali il tipo di arma, la distanza dalla vittima, la sede del corpo attinta, le modalità dell'azione e il comportamento successivo degli agenti.
  • Il tentativo di omicidio è configurabile non solo quando l'evento morte è perseguito come scopo finale, ma anche quando è previsto e voluto come evento altamente probabile in alternativa ad altro esito lesivo: il c.d. dolo alternativo integra dolo diretto.
  • Il dolo eventuale resta incompatibile con il tentativo punibile di omicidio; occorre che l'evento morte sia rappresentato e voluto, almeno come esito alternativo o altamente probabile della condotta.
  • Nella valutazione del concorso di persone, il ruolo del soggetto che guida il veicolo può essere penalmente rilevante anche se non esplode materialmente il colpo, quando le manovre poste in essere siano funzionali a consentire l'azione offensiva e ne costituiscano parte integrante.
  • In materia di tentato omicidio, un solo colpo d'arma da fuoco non esclude di per sé l'animus necandi se, valutate le circostanze concrete, l'azione era idonea a provocare la morte e l'evento non si è verificato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareImpugnazioniOmicidioElemento soggettivo
RamiMisure cautelariProcesso penaleDelitti contro la personaParte generale
SottomaterieCarcereOmicidio volontario
IstitutiConcorso di personeDolo eventuale

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