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Ordinanza

Ordinanza n. 1652/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Patti n. 487/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza e l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Patti n. 487/2025. Il giudice ha rilevato che il certificato di passaggio in giudicato depositato in atti era privo dell’asseverazione prevista dall’art. 22 CAD e recava espressamente la dicitura secondo cui non poteva essere utilizzato per un giudizio di ottemperanza. Poiché l’azione di ottemperanza richiede la prova del passaggio in giudicato del provvedimento, salvo il caso dei provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo non ancora passati in giudicato, il giudice ha ritenuto necessario acquisire una documentazione idonea.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza nel merito. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla ricorrente di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza, corredato dall’asseverazione prevista dall’art. 22 CAD. Il termine è stato espressamente qualificato come perentorio ai sensi dell’art. 52, comma 1, c.p.a. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 1° ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Il termine "eventuale" riferito al titolo giudiziale riguarda soltanto l’ottemperanza dei provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo anche se non ancora passati in giudicato; per gli altri provvedimenti il ricorrente deve provare il passaggio in giudicato.

  • art. 22 CAD

    Il certificato di passaggio in giudicato prodotto ai fini del giudizio di ottemperanza deve essere corredato dalla relativa asseverazione.

  • art. 52, comma 1, c.p.a.

    I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori

    Il termine di trenta giorni assegnato per il deposito della documentazione è perentorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente deve fornire la prova del passaggio in giudicato del provvedimento giudiziale di cui chiede l’esecuzione; l’eccezione relativa ai provvedimenti meramente esecutivi non ancora passati in giudicato opera per i soli provvedimenti del giudice amministrativo.
  • La prova del passaggio in giudicato destinata a un giudizio di ottemperanza deve essere documentata mediante certificato corredato dall’asseverazione prevista dall’art. 22 CAD, quando richiesta per la validità dell’uso processuale del documento.
  • Il termine assegnato dal giudice amministrativo per il deposito dell’incombente istruttorio è, in assenza di diversa previsione, perentorio ai sensi dell’art. 52, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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