Ordinanza n. 250/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione -OMISSIS-i protocollo del 13 marzo 2026 (notificata il 18 marzo 2026), con la quale il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto la “non ammissione in servizio permanente” del ricorrente ai sensi degli artt. 948 ss. del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, disponendone il collocamento in congedo; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare. A un primo sommario esame, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, rilevando che la valutazione impugnata appare caratterizzata da ampia discrezionalità e che il ricorrente ha ricevuto un'innumerevole serie di valutazioni non lusinghiere, allo stato tutte esecutive. Il testo non contiene una specifica valutazione del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri di non ammissione al servizio permanente, con collocamento in congedo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi degli artt. 948 e seguenti del d.lgs. n. 66/2010, ne ha disposto la non ammissione in servizio permanente e il conseguente collocamento in congedo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti, ma riferisce che la valutazione amministrativa sarebbe stata contestata in sede cautelare.
Norme richiamate
artt. 948 ss. d.lgs. n. 66/2010
non ammissione in servizio permanente
La determinazione di non ammissione al servizio permanente e il conseguente collocamento in congedo sono stati adottati ai sensi di tali disposizioni.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il fumus boni iuris può essere negato quando il provvedimento impugnato esprime valutazioni ampiamente discrezionali e dagli atti emergono numerose valutazioni sfavorevoli, non ancora caducate o comunque esecutive.
- La presenza di una pluralità di valutazioni non lusinghiere, allo stato esecutive, costituisce un elemento idoneo a sostenere in sede cautelare la legittimità della non ammissione di un militare al servizio permanente, salva la verifica piena nella fase di merito.
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