Cassazione Penale, Sentenza n. 30981/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata accusata e condannata in primo grado per il reato di calunnia per avere, con denuncia-querela dell'11/02/2015, incolpato Alberto Platè, Massimiliano Tapputi, Rita Visone e Paolo Riccardi di essersi appropriati dell'abitazione a lei assegnata in sede di separazione, non consegnandole le chiavi. Il difensore ha denunciato la violazione dell'art. 368 c.p. sostenendo che la condotta denunciata non integrava neppure astrattamente un reato ma al massimo una controversia di natura civilistica (ritardo o inadempimento nella consegna delle chiavi) e che, peraltro, la circostanza materiale era vera (le chiavi erano state consegnate all'avvocato dell'ex coniuge). In Cassazione si è discussa l'assenza di rilevanza penale dell'appropriazione dell'immobile mediante la detenzione delle chiavi e l'eventuale insussistenza della calunnia quando il fatto denunciato non costituisce reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perche il fatto non sussiste. I giudici della suprema corte hanno ritenuto che né l'appropriazione dell'immobile poteva essere ricostruita sulla base della detenzione delle chiavi, né la condotta denunciata era astrattamente configurabile come invasione di edificio (art. 633 c.p.). Pertanto la denuncia non poteva costituire calunnia, poiché la calunnia richiede l'attribuzione di un fatto che sia effettivamente previsto dalla legge come reato; la comunicazione di fatti non punibili non integra il delitto di calunnia anche se il denunciante li qualifica come reato.
Norme richiamate
La Corte rileva che l'art. 368 richiede l'attribuzione falsa di un reato effettivo; non configura calunnia la denuncia di fatti che, così come descritti, non costituiscono alcuna fattispecie penale.
art. 633 cod. pen. (invasione di edifici)
La Corte ha escluso che la detenzione delle chiavi e la presunta mancata consegna possano essere ricondotte alla fattispecie di invasione di edificio, sicché la condotta denunciata non rientra in tale tipo penale.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
Il ricorso ha censurato l'inosservanza dell'art. 368 c.p. ai sensi di questa norma di impugnazione in cassazione; la Corte ha ritenuto fondata la censura sul punto di diritto relativo alla inesistenza del fatto di reato.
Massime di principio
- Per integrare il reato di calunnia è necessario che il fatto attribuito alla persona sia, così come descritto, riconducibile a una fattispecie penalmente rilevante; la mera attribuzione di un fatto non previsto dalla legge come reato non integra calunnia.
- La qualificazione giuridica prospettata dal denunciante non è determinante: se la vicenda, per come rappresentata, non corrisponde ad alcuna norma penale, la denuncia è inidonea a dare avvio a un procedimento penale e non configura calunnia.
- La sottrazione o il possesso delle chiavi di un immobile non si traduce automaticamente in appropriazione dell'immobile; occorre valutare la concreta riconducibilità della condotta alle fattispecie di appropriazione o di invasione previste dal codice penale.
- Quando la controversia riguarda diritti di uso, consegna o possesso riconducibili a questioni civilistiche (es. consegna delle chiavi, modalità di riconsegna), la via corretta è il rimedio civile e non l'immediata qualificazione penale.
- Il giudice deve sempre valutare, anche d'ufficio, se i fatti descritti nell'atto di accusa sono astrattamente sussumibili in una fattispecie penale; in mancanza, va pronunciata l'assoluzione perche il fatto non sussiste o annullata la sentenza di condanna.
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