Cassazione Penale, Sentenza n. 40275/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bari del 04/10/2023 che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e dichiarato la responsabilità dell'imputato per i reati contestati (in particolare articoli 648 e 474 c.p.), con contestazioni relative alla configurabilità del reato di ricettazione, alla rilevanza della grossolanità della contraffazione e alla sussistenza delle circostanze attenuanti; il ricorrente ha chiesto l'annullamento sostenendo, tra l'altro, la prescrizione dei reati e criticando la valutazione della prova operata dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., per manifesta infondatezza e assoluto difetto di specificità estrinseca. La Corte ha ritenuto che la decisione della Corte territoriale fosse motivata in modo chiaro e coerente: il possesso degli oggetti recanti segni distintivi di maisons registrate e la rappresentazione della loro provenienza illecita (anche come dolo eventuale) erano elementi sufficienti per affermare la ricettazione e i reati connessi alla contraffazione, senza che la presunta grossolanità della contraffazione escludesse la punibilità. È stata inoltre confermata la legittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche. A seguito dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende; motivazione resa in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Fondamento dell'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza e difetto di specificità estrinseca: i motivi devono indicare e confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione impugnata
Articolo relativo al reato di ricettazione: la Corte territoriale ha ritenuto che il possesso degli oggetti e la consapevolezza della loro provenienza illecita (anche quale dolo eventuale) siano idonei a integrare il reato
Norma collegata ai reati concernenti segni distintivi e contraffazione: la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità anche se la contraffazione è ritenuta 'grossolana', in quanto si tratta di reato contro la fede pubblica
Richiamati in motivazione come fondamento della sussistenza ontologica della fattispecie di contraffazione, senza che la grossolanità della riproduzione assuma rilievo escludente
Giurisprudenza richiamata
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013; Sez. 2, n. 16807 dell'11/01/2019; Sez. 7, n. 31988 del 09/07/2024
Richiami a precedenti di legittimità che confermano il principio secondo cui i motivi di cassazione devono correlarsi alle ragioni della decisione impugnata e che la ticinità della contraffazione non esclude automaticamente la punibilità
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente, punto per punto, con le argomentazioni della decisione impugnata: la mancanza di tale confronto determina spesso l'inammissibilità per difetto di specificità
- Il possesso di merci recanti marchi registrati e l'atteggiamento che indica consapevolezza della provenienza illecita possono integrare la ricettazione anche quando la contraffazione appaia grossolana; la grossolanità non esclude automaticamente la rilevanza penale quando si tratta di reati contro la fede pubblica
- La mancata produzione in sede di merito di memorie o conclusioni difensive specifiche indebolisce le censure in sede di legittimità: la Corte di cassazione non è chiamata a riformare decisioni ben motivate se il ricorrente non affronta le ragioni esposte dal giudice di merito
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono argomentazioni puntuali e specifiche per essere riconosciute; la sola affermazione generica non è sufficiente se il giudice di merito motiva il diniego sulla base delle modalità del fatto e del curriculum criminale
- Chi propone ricorso infondato o non sufficientemente motivato in cassazione rischia, oltre al rigetto, la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende
- Quando si impugnano valutazioni di fatto (es. valutazione della capacità ingannatoria dei segni distintivi) è fondamentale indicare in modo preciso e argomentato perché la motivazione del giudice sarebbe illogica o contraddittoria; le mere affermazioni di errore senza confronto argomentato sono inefficaci
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40158/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40159/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40161/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40162/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40163/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40164/2024 del 31/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →