Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40275/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bari del 04/10/2023 che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e dichiarato la responsabilità dell'imputato per i reati contestati (in particolare articoli 648 e 474 c.p.), con contestazioni relative alla configurabilità del reato di ricettazione, alla rilevanza della grossolanità della contraffazione e alla sussistenza delle circostanze attenuanti; il ricorrente ha chiesto l'annullamento sostenendo, tra l'altro, la prescrizione dei reati e criticando la valutazione della prova operata dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., per manifesta infondatezza e assoluto difetto di specificità estrinseca. La Corte ha ritenuto che la decisione della Corte territoriale fosse motivata in modo chiaro e coerente: il possesso degli oggetti recanti segni distintivi di maisons registrate e la rappresentazione della loro provenienza illecita (anche come dolo eventuale) erano elementi sufficienti per affermare la ricettazione e i reati connessi alla contraffazione, senza che la presunta grossolanità della contraffazione escludesse la punibilità. È stata inoltre confermata la legittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche. A seguito dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende; motivazione resa in forma semplificata.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Fondamento dell'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza e difetto di specificità estrinseca: i motivi devono indicare e confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione impugnata

  • art. 648 c.p.

    Articolo relativo al reato di ricettazione: la Corte territoriale ha ritenuto che il possesso degli oggetti e la consapevolezza della loro provenienza illecita (anche quale dolo eventuale) siano idonei a integrare il reato

  • art. 474 c.p.

    Norma collegata ai reati concernenti segni distintivi e contraffazione: la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità anche se la contraffazione è ritenuta 'grossolana', in quanto si tratta di reato contro la fede pubblica

  • artt. 473-474 c.p.

    Richiamati in motivazione come fondamento della sussistenza ontologica della fattispecie di contraffazione, senza che la grossolanità della riproduzione assuma rilievo escludente

  • Giurisprudenza richiamata

    Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013; Sez. 2, n. 16807 dell'11/01/2019; Sez. 7, n. 31988 del 09/07/2024

    Richiami a precedenti di legittimità che confermano il principio secondo cui i motivi di cassazione devono correlarsi alle ragioni della decisione impugnata e che la ticinità della contraffazione non esclude automaticamente la punibilità

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente, punto per punto, con le argomentazioni della decisione impugnata: la mancanza di tale confronto determina spesso l'inammissibilità per difetto di specificità
  • Il possesso di merci recanti marchi registrati e l'atteggiamento che indica consapevolezza della provenienza illecita possono integrare la ricettazione anche quando la contraffazione appaia grossolana; la grossolanità non esclude automaticamente la rilevanza penale quando si tratta di reati contro la fede pubblica
  • La mancata produzione in sede di merito di memorie o conclusioni difensive specifiche indebolisce le censure in sede di legittimità: la Corte di cassazione non è chiamata a riformare decisioni ben motivate se il ricorrente non affronta le ragioni esposte dal giudice di merito
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono argomentazioni puntuali e specifiche per essere riconosciute; la sola affermazione generica non è sufficiente se il giudice di merito motiva il diniego sulla base delle modalità del fatto e del curriculum criminale
  • Chi propone ricorso infondato o non sufficientemente motivato in cassazione rischia, oltre al rigetto, la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende
  • Quando si impugnano valutazioni di fatto (es. valutazione della capacità ingannatoria dei segni distintivi) è fondamentale indicare in modo preciso e argomentato perché la motivazione del giudice sarebbe illogica o contraddittoria; le mere affermazioni di errore senza confronto argomentato sono inefficaci

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.