Sentenza n. 1386/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Brescia – Sez. Lavoro, n. 283/2025, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, n. 283/2025, passata in giudicato, che aveva rideterminato in quattro mensilità il risarcimento dovuto per l’abuso di contratti a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, n. 283 del 17 ottobre 2025, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 644 del 14 maggio 2025, aveva rideterminato in quattro mensilità il risarcimento del danno per l’abuso reiterato di contratti a tempo determinato per un periodo superiore a 36 mesi. La sentenza d’appello era stata notificata all’Amministrazione il 5 novembre 2025 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione. La ricorrente ha dedotto che, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche, il Ministero era rimasto inerte. Ha chiesto la condanna all’esecuzione, anche mediante pagamento in conto sospeso, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la mancata ottemperanza, non contestata dalle Amministrazioni. Ha quindi ordinato alle Amministrazioni resistenti di dare completa esecuzione al titolo entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni, potendo ricorrere al pagamento in conto sospeso se i capitoli di bilancio sono incapienti. Non è riconosciuto un compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è inoltre condannato, se non adempie entro il termine perentorio di 90 giorni, a versare alla ricorrente una penalità di mora commisurata agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza; il commissario ne calcolerà l’ammontare e ne disporrà il pagamento insieme al debito principale. Spese liquidate in € 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
L’azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l’esecuzione del titolo giudiziale passato in giudicato, una volta soddisfatte le condizioni previste dalla disposizione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Risulta pure decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro.
Per agire in ottemperanza per l’esecuzione di un titolo che impone il pagamento di somme a un’amministrazione statale, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. In sede commissariale è possibile ricorrere al pagamento in conto sospeso quando gli appositi capitoli di bilancio siano incapienti.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Alla luce di tali considerazioni, nel caso in cui il Ministero resistente non provveda a dare ottemperanza alla sentenza azionata nel termine perentorio di novanta giorni sopra stabilito, il Ministero medesimo dovrà versare alla parte ricorrente, con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza, una somma commisurata, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), ultimo periodo, c.p.a., agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto.
La penalità di mora può essere configurata in modo da incentivare l’adempimento spontaneo, assegnando un termine con effetto liberatorio e prevedendo, in caso di superamento, una somma commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto, decorrente dalla comunicazione della sentenza.
Massime di principio
- L’ottemperanza a un titolo giudiziale che impone a un’amministrazione il pagamento di somme presuppone il passaggio in giudicato del titolo e, per le amministrazioni soggette alla disciplina dell’art. 14 d.l. 669/1996, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notifica.
- Accertati il passaggio in giudicato, il decorso del termine dilatorio e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, consentendogli di provvedere anche mediante pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere strutturata con una funzione sollecitatoria: il giudice assegna un termine per adempiere e dispone che, se il termine è superato, la somma dovuta sia commisurata agli interessi legali sull’importo complessivo, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza.
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