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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33834/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2006, contestando alla contribuente un reddito complessivo netto superiore a quello risultante dal rapporto di lavoro dipendente e dalla capacità di spesa desunta da beni, servizi e risparmi. La contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. I giudici di merito avevano ritenuto tardivo l'avviso, applicando il termine ordinario di decadenza, sul presupposto che la situazione fiscale fosse già nota all'Ufficio per effetto del CUD trasmesso dal sostituto d'imposta e che, quindi, non ricorresse l'omessa dichiarazione. L'Agenzia, con un unico motivo, ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la contribuente non era esonerata dall'obbligo dichiarativo, perché aveva percepito anche redditi ulteriori rispetto a quelli di lavoro dipendente; pertanto, la mancata presentazione della dichiarazione integrava omessa dichiarazione e consentiva l'applicazione del termine più lungo di decadenza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio per cui il termine decadenziale più lungo previsto dall'art. 43, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 si applica anche al contribuente che, pur avendo redditi da lavoro dipendente certificati dal sostituto d'imposta, era comunque obbligato a presentare la dichiarazione perché titolare anche di altri redditi e non l'ha presentata. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    In caso di omessa dichiarazione dei redditi o di dichiarazione nulla, l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo; il termine ordinario di cinque anni resta invece collegato alla dichiarazione validamente presentata.

  • art. 1, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 600 del 1973

    Esonera dalla dichiarazione solo le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono esclusivamente redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Massime di principio

  • Il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento si determina in base all'effettiva sussistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione, non sulla sola base dei dati già conosciuti dall'Amministrazione tramite il sostituto d'imposta.
  • Chi percepisce redditi ulteriori rispetto a quelli di lavoro dipendente o assimilati non rientra, per ciò solo, tra i soggetti esonerati dall'obbligo dichiarativo.
  • Se il contribuente era obbligato a presentare la dichiarazione e non lo ha fatto, si applica il regime dell'omessa dichiarazione con il relativo più lungo termine decadenziale, a prescindere dall'invio del CUD da parte del sostituto d'imposta.
  • Ai fini dell'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, la mera conoscenza da parte dell'Ufficio di redditi da lavoro dipendente non equivale alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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