Cassazione Penale, Sentenza n. 44189/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti proposero ricorso in Cassazione avverso la sentenza di conferma della Corte d'Assise d'Appello di Napoli che li aveva condannati per più delitti di omicidio aggravato (fatti commessi tra 1987 e 1991). I motivi principali erano: (i) per Patrizio Gargiulo: nullità per omessa notifica di atti al difensore di fiducia e mancata considerazione della nomina di difensore; (ii) per Eugenio e Patrizio: difetto/omessa motivazione nella determinazione del calcolo della pena (mancata indicazione della pena-base e dei criteri di computo), violazione del divieto del bis in idem a seguito di precedente richiesta di archiviazione (16/07/2012; archiviazione 18/12/2012) e conseguente improcedibilità, e richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in ragione del riconoscimento di attenuanti (art. 8 D.L. 13/5/1991 n.152 conv. L. 12/7/1991 n.203) applicate a delitti commessi prima della riforma della prescrizione del 2005; (iii) per Malvone e Quartuccio: carenza di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio e contestazione dell'applicabilità della disciplina della prescrizione anteriore al 2005.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Eugenio Gargiulo, Patrizio Gargiulo, Amodio Malvone e Antonio Quartuccio. In sintesi: (i) Nullità per omessa notifica: manifestamente infondata perché negli atti non risultava nomina di difensore di fiducia precedente; l'imputato, interpellato in udienza, aveva dichiarato di non aver nominato difensore di fiducia. La produzione di copie fotostatiche non autentificate non ha ribaltato la prova contraria presente negli atti. (ii) Motivazione e calcolo della pena: infondato; la Corte d'Appello aveva integrato correttamente la motivazione indicando la pena-base (nel minimo edittale), le ragioni della prevalenza delle attenuanti generiche e della diminuzione per collaborazione, richiamando il principio che il giudice d'appello può integrare la motivazione della sentenza di primo grado. (iii) Bis in idem/archiviazione: infondato e/o inammissibile perché la questione non era stata prospettata in appello e perché un provvedimento di archiviazione non equivale ad accertamento idoneo a precludere l'azione penale; dalla documentazione emergeva inoltre che era intervenuto uno stralcio e che il procedimento relativo allo stralcio era già in corso (notifica avviso di conclusione indagini 18/08/2012) ben prima dell'archiviazione del 18/12/2012. (iv) Prescrizione e imprescrittibilità: la Corte ha richiamato e applicato il principio delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19756/2015) secondo cui i delitti astrattamente punibili con l'ergastolo commessi anteriormente all'8/12/2005 restano imprescrittibili anche se, in concreto, per effetto di attenuanti, sia stata applicata una pena detentiva temporanea; pertanto la domanda di estinzione per prescrizione è infondata. (v) Per Malvone il motivo di carenza motivazionale in appello era proposto per la prima volta in Cassazione ed è inammissibile ex art. 606, comma 3 c.p.p. A seguito della dichiarazione di inammissibilità la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende; ha inoltre disposto la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa liquidate per le parti civili (per Eugenio Gargiulo: importi liquidati complessivi indicati nel dispositivo: euro 4.000,00 per Dati Alessandro e Dati Ines; euro 5.000,00 per le parti civili Gargiulo Vincenza, Gargiulo Anna, Gargiulo Lucia e Gargiulo Domenico; euro 4.500,00 per Basso Antonietta, Magliulo Ciro e Magliuolo Giuseppina; ed ulteriori rifusioni indicate nel dispositivo per gli altri costituendi).
Norme richiamate
art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n.152, conv. L. 12 luglio 1991, n.203
Riconoscimento di una particolare attenuante a favore dei collaboratori; la Corte ha comunque ritenuto che il riconoscimento dell'attenuante non determini la prescrizione per i delitti astrattamente punibili con l'ergastolo commessi prima della riforma del 2005
art. 157 cod. pen. (testo anteriore alla riforma del 2005)
La comminazione normativa dell'ergastolo costituisce il discrimine per l'impraticabilità della prescrizione: i reati astrattamente punibili con l'ergastolo sono, secondo l'interpretazione consolidata, imprescrittibili anche se poi in concreto la pena è temporanea per effetto di attenuanti
Legge 5 dicembre 2005, n.251 (riforma della prescrizione)
La riforma ha modificato i confini della prescrizione ma non incide retroattivamente sulla imprescrittibilità dei delitti, astrattamente punibili con l'ergastolo, commessi anteriormente all'entrata in vigore quando sussiste la comminazione astratta della pena perpetua
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Principio per cui in Cassazione sono inammissibili i motivi di ricorso che non siano stati proposti nei precedenti gradi di giudizio; la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze sollevate per la prima volta in Cassazione
Sez. U, n. 19756 del 24/09/2015 (giurisprudenza di legittimità)
Interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui i delitti astrattamente punibili con l'ergastolo commessi prima dell'8/12/2005 restano imprescrittibili anche se, in concreto, la pena irrogata è temporanea per effetto di attenuanti
Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 (giurisprudenza di legittimità)
Principio secondo cui non può essere promossa nuovamente l'azione penale per un fatto già oggetto di procedimento pendente nella stessa sede giudiziaria senza gli atti formali che consentano la prosecuzione; richiamata nella valutazione della questione di eventuale duplicazione dell'azione penale
Massime di principio
- La produzione in giudizio di copie fotostatiche non autenticate non è sufficiente a prevalere su atti ufficiali e dichiarazioni rese in udienza; la nomina di un difensore di fiducia deve risultare documentalmente dagli atti per far valere omissioni di notifica
- Il giudice d'appello, in virtù dei suoi poteri di piena cognizione, può integrare e completare la motivazione della sentenza di primo grado (anche in ordine al calcolo della pena) senza che ciò comporti automaticamente nullità, purché la motivazione integrativa sia logica e congrua
- Una archiviazione non equivale automaticamente a un accertamento che impedisca un successivo esercizio dell'azione penale; occorre verificare se vi è stato stralcio o prosecuzione regolare delle indagini e la sequenza temporale degli atti (per esempio notifica di avviso di conclusione indagini precedente all'archiviazione)
- I reati 'astrattamente' punibili con l'ergastolo commessi prima della riforma del 2005 sono da considerarsi imprescrittibili, anche se in concreto la pena è stata ridotta a pena temporanea per effetto di attenuanti: il discrimine è la comminazione normativa astratta della pena
- Le doglianze non sollevate nei precedenti gradi di giudizio sono, in linea di principio, inammissibili in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; è quindi essenziale sollevare per tempo le questioni processuali rilevanti
- In casi di contestazioni sull'esercizio dell'azione penale successive ad archiviazione, verificare sempre la documentazione processuale (stralci, notifiche di avviso di conclusione indagini, decreti) per valutare la legittimità della riapertura o prosecuzione delle indagini
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