Cassazione Civile, Ordinanza n. 04062/2025 del 17/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un ente locale impugnava il licenziamento disciplinare irrogatogli dopo la riapertura del procedimento disciplinare a seguito della definizione del parallelo procedimento penale. La controversia era centrata sulla tempestività della contestazione disciplinare e della successiva riapertura del procedimento: secondo il ricorrente, il Comune avrebbe dovuto considerare già quale dies a quo la comunicazione ricevuta dall'Ufficio requirente ex art. 129 d.lgs. n. 271/1989, che avrebbe reso noti i fatti rilevanti sul piano disciplinare. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che quella comunicazione non integrasse una piena conoscenza dei fatti e della loro rilevanza disciplinare, poiché non conteneva l'ordinanza cautelare né una compiuta descrizione dei fatti, ma soltanto la notizia dell'applicazione della misura custodiale e l'indicazione delle norme violate; aveva quindi escluso la tardività della contestazione e della riapertura del procedimento e confermato la giusta causa del recesso. In cassazione il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 24 CCNL 22.1.2004 e 129, comma 3-bis, d.lgs. n. 271/1989, censurando la valutazione della Corte territoriale circa l'idoneità dell'informativa penale a far decorrere i termini disciplinari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non investisse una violazione di legge, ma mirasse soltanto a contestare la valutazione di merito compiuta dalla Corte d'appello sulla portata informativa del documento inviato dalla Procura al Comune e sulla sua insufficienza a integrare una piena conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti. Conseguentemente, è stata confermata la decisione impugnata, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 25 bis CCNL Enti Locali del 6.7.1995
è richiamato come base del licenziamento disciplinare irrogato a seguito della riapertura del procedimento dopo la definizione del processo penale
artt. 22 e ss. CCNL 22.1.2004
la Corte territoriale li ha ritenuti applicabili ratione temporis al procedimento disciplinare e ha valutato rispettato il termine di 20 giorni per la contestazione
art. 24 CCNL 22.1.2004
è invocato dal ricorrente per sostenere la tardività della contestazione disciplinare e la decorrenza dei termini dal momento della comunicazione della Procura
art. 129, comma 3-bis, d.lgs. n. 271/1989
il ricorrente lo richiama per affermare che l'informativa del pubblico ministero avrebbe reso nota al datore di lavoro la rilevanza disciplinare dei fatti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, si risolva nella mera contestazione della valutazione di fatto e di merito compiuta dal giudice di merito sulla portata probatoria di un documento.
- Ai fini della tempestività della contestazione disciplinare, rileva la piena conoscenza da parte del datore di lavoro dei fatti e della loro rilevanza disciplinare; una comunicazione penale che non contenga elementi sufficienti a descrivere compiutamente i fatti può non essere idonea a far decorrere i termini.
- La valutazione circa l'idoneità di un'informativa proveniente dall'autorità requirente a integrare la conoscenza dei fatti disciplinari è apprezzamento di merito censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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