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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04062/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di un ente locale impugnava il licenziamento disciplinare irrogatogli dopo la riapertura del procedimento disciplinare a seguito della definizione del parallelo procedimento penale. La controversia era centrata sulla tempestività della contestazione disciplinare e della successiva riapertura del procedimento: secondo il ricorrente, il Comune avrebbe dovuto considerare già quale dies a quo la comunicazione ricevuta dall'Ufficio requirente ex art. 129 d.lgs. n. 271/1989, che avrebbe reso noti i fatti rilevanti sul piano disciplinare. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che quella comunicazione non integrasse una piena conoscenza dei fatti e della loro rilevanza disciplinare, poiché non conteneva l'ordinanza cautelare né una compiuta descrizione dei fatti, ma soltanto la notizia dell'applicazione della misura custodiale e l'indicazione delle norme violate; aveva quindi escluso la tardività della contestazione e della riapertura del procedimento e confermato la giusta causa del recesso. In cassazione il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 24 CCNL 22.1.2004 e 129, comma 3-bis, d.lgs. n. 271/1989, censurando la valutazione della Corte territoriale circa l'idoneità dell'informativa penale a far decorrere i termini disciplinari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non investisse una violazione di legge, ma mirasse soltanto a contestare la valutazione di merito compiuta dalla Corte d'appello sulla portata informativa del documento inviato dalla Procura al Comune e sulla sua insufficienza a integrare una piena conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti. Conseguentemente, è stata confermata la decisione impugnata, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 25 bis CCNL Enti Locali del 6.7.1995

    è richiamato come base del licenziamento disciplinare irrogato a seguito della riapertura del procedimento dopo la definizione del processo penale

  • artt. 22 e ss. CCNL 22.1.2004

    la Corte territoriale li ha ritenuti applicabili ratione temporis al procedimento disciplinare e ha valutato rispettato il termine di 20 giorni per la contestazione

  • art. 24 CCNL 22.1.2004

    è invocato dal ricorrente per sostenere la tardività della contestazione disciplinare e la decorrenza dei termini dal momento della comunicazione della Procura

  • art. 129, comma 3-bis, d.lgs. n. 271/1989

    il ricorrente lo richiama per affermare che l'informativa del pubblico ministero avrebbe reso nota al datore di lavoro la rilevanza disciplinare dei fatti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, si risolva nella mera contestazione della valutazione di fatto e di merito compiuta dal giudice di merito sulla portata probatoria di un documento.
  • Ai fini della tempestività della contestazione disciplinare, rileva la piena conoscenza da parte del datore di lavoro dei fatti e della loro rilevanza disciplinare; una comunicazione penale che non contenga elementi sufficienti a descrivere compiutamente i fatti può non essere idonea a far decorrere i termini.
  • La valutazione circa l'idoneità di un'informativa proveniente dall'autorità requirente a integrare la conoscenza dei fatti disciplinari è apprezzamento di merito censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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