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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17476/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su doglianze manifestamente infondate, generiche e dirette a sollecitare una rivalutazione del merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la responsabilità dell'imputato per la violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011, relativa a fatti commessi il 18 agosto 2018, condannandolo a un anno di reclusione oltre alle spese di entrambi i gradi. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione, con richiamo all'art. 192 c.p.p., sostenendo in sostanza che la motivazione della sentenza di appello sarebbe insufficiente o apparente. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure manifestamente infondate e generiche, osservando che la Corte territoriale aveva invece svolto una puntuale ricostruzione dei fatti e che il ricorrente si limitava a proporre una diversa lettura del materiale valutativo, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua applicazione, ma prende atto della responsabilità già affermata.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per denunciare un vizio di motivazione; la Corte ritiene che la motivazione della sentenza impugnata sia effettiva, non apparente e sorretta da puntuale ricostruzione, sicché la censura è infondata.

  • art. 606 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo, ma il ricorso per cassazione viene valutato nei limiti della legittimità: non è consentita una diversa e alternativa lettura del compendio probatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
  • La motivazione è insindacabile in sede di legittimità quando non sia meramente apparente o di stile e risulti invece sorretta da una ricostruzione puntuale e logicamente coerente dei fatti.
  • Le censure generiche o meramente assertive non sono idonee a scardinare la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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