Cassazione Penale, Sentenza n. 4742/2025 del 05/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1745/2023 per mancato deposito, unitamente all'atto di appello, di una dichiarazione o elezione di domicilio successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il ricorrente deduceva che l'atto di appello conteneva comunque un richiamo ad una precedente elezione di domicilio (procura speciale del 28.4.2021) e che tale richiamo sarebbe stato sufficiente; inoltre richiamava orientamenti di giurisprudenza e la necessità di evitare formalismi eccessivi alla luce delle indicazioni della Corte EDU e della giurisprudenza nazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha applicato il principio delle Sezioni Unite: per le impugnazioni depositate prima del 25/8/2024 continua ad applicarsi l'art. 581, comma 1-ter; tuttavia è ammesso il richiamo ad una precedente elezione di domicilio solo se il richiamo e la collocazione nel fascicolo sono espressi, specifici e tali da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione. Nel caso concreto l'atto di appello conteneva riferimenti imprecisi e contraddittori (indicazione generica "presso il difensore", allegazione di una elezione del 2015 con indirizzo diverso rispetto a quella del 2021), e la procura speciale del 28.4.2021 non soddisfaceva le prescrizioni formali dell'art. 162 c.p.p.; ne è derivata confusione che ha reso impossibile l'immediata individuazione del domicilio, legittimando l'inammissibilità. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
disciplinava l'obbligo, a pena di inammissibilita', del deposito unitamente all'atto di impugnazione di una dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n.114, con efficacia dal 25/8/2024
Le Sezioni Unite hanno stabilito che per le impugnazioni proposte entro il 24/8/2024 la norma continua ad applicarsi; tuttavia è sufficiente il richiamo espresso e specifico a una precedente elezione di domicilio presente nel fascicolo, purché permetta l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione
riguardo alla durata delle elezioni di domicilio (richiamato nel testo per spiegare la non piu' illimitata durata di precedenti elezioni)
In relazione alla riforma la corte ha ritenuto che non fosse più rilevante una elezione antecedente senza chiaro richiamo e indicazione aggiornata
prescrive la forma della procura speciale
La procura speciale del 28.4.2021 presente in atti non rispettava le prescrizioni formali dell'art. 162, il che ha aggravato l'inadeguatezza del richiamo al domicilio
abroga l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. con efficacia dal 25/8/2024
La norma abrogata resta applicabile alle impugnazioni proposte prima della sua entrata in vigore
disciplina le spese per i ricorsi in Cassazione
Ha trovato applicazione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ud. 24/10/2024
decisione che ha chiarito l'interpretazione dell'art. 581, comma 1-ter, in ordine alla validita' del richiamo a precedente elezione di domicilio
Confermato che il richiamo e' valido solo se espresso, specifico e idoneo a consentire l'immediata individuazione del luogo per le notificazioni
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2 n.16480/2024; n.23275/2024; Sez.5 n.6993/2023)
sentenze citate nel testo come orientamenti favorevoli a evitare formalismi eccessivi
Sono state indicate come supporto al principio costituzionalmente orientato e alla considerazione della giurisprudenza europea in materia di accesso alle impugnazioni
Corte Cost. n.186/2000
richiamata in relazione ai profili di colpa per l'inammissibilita'
Usata come riferimento per giustificare l'applicazione di sanzioni pecuniarie in presenza di dolo o colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Per impugnare efficacemente, depositare sempre una dichiarazione o elezione di domicilio chiaramente identificabile; in caso di dubbio, meglio depositarne una nuova successiva alla sentenza di primo grado
- Se si richiama una precedente elezione di domicilio presente nel fascicolo, indicare espressamente il documento richiamato, la data e il punto del fascicolo in cui si trova, in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione dell'indirizzo
- Evitare formule generiche come "presso il difensore" senza fornire l'indirizzo completo; l'intestazione dello studio non è di per sé sufficiente a soddisfare il requisito
- Verificare che la procura speciale e gli atti formali rispettino le prescrizioni di forma (art. 162 c.p.p.) prima di farvi riferimento in un atto di impugnazione
- Tenere presente le scadenze normative: impugnazioni depositate prima del 25/8/2024 sono valutate alla luce della previgente disciplina dell'art. 581, comma 1-ter; la giurisprudenza richiede pero' un equilibrio tra formalismo e diritto di accesso alla giustizia
- In caso di inammissibilità per vizi formali rilevanti esiste il rischio di condanne alle spese e di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende); procedere con cura e, se necessario, con tempestive integrazioni documentali
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