Cassazione Civile, Ordinanza n. 32422/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un'azione volta a far dichiarare la nullità, per falsità, di un testamento olografo con cui una donna aveva designato erede universale un soggetto legato alla propria famiglia. In primo grado il tribunale aveva dichiarato la nullità della scheda testamentaria perché la sottoscrizione non era riconducibile alla testatrice e il testo non appariva compatibile con la data indicata. In appello il soccombente aveva contestato sia l'identità tra la defunta e la moglie del proprio padre adottivo, sia l'accertamento di falsità della scheda, lamentando inoltre il mancato rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio e la mancata considerazione delle osservazioni del consulente di parte. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 196 e 115 c.p.c., sostenendo che la sentenza di merito avrebbe recepito acriticamente la CTU e non avrebbe risposto in modo specifico alle critiche tecniche della parte, chiedendo di fatto una nuova valutazione del materiale istruttorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo non scrutinabile in sede di legittimità perché costruito come critica alla valutazione di merito delle prove e della consulenza tecnica, non come effettiva violazione di legge. Ha osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo autonomo e congruo, richiamando il metodo seguito dal CTU, il confronto tra la firma contestata e numerose firme di comparazione, nonché ulteriori elementi tecnici di supporto sulla datazione dell'inchiostro. Ha quindi affermato che il giudice di merito può discrezionalmente negare la rinnovazione della CTU quando la consulenza sia già completa e non emergano vizi logici o giuridici, e che non è necessario confutare espressamente ogni osservazione del consulente di parte se queste risultano incompatibili con la motivazione adottata. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore dei controricorrenti e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la censura sulla consulenza tecnica non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione del merito; il rinnovo o la riconvocazione del consulente rientra nel potere discrezionale del giudice di merito
la doglianza non può essere usata per contestare la valutazione del compendio probatorio compiuta dal giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass. n. 15666/2011
il mancato accoglimento dell'istanza di chiarimenti o supplemento di consulenza non è censurabile se la motivazione consente di ritenere irrilevante o superflua l'indagine richiesta
Cass. Sez. U, n. 8054/2014
l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato
Massime di principio
- La censura in cassazione contro la valutazione di una consulenza tecnica d'ufficio è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
- Il giudice di merito può rigettare la richiesta di rinnovazione della CTU o di nuova audizione del consulente quando la consulenza già svolta sia logicamente e scientificamente adeguata e l'ulteriore indagine risulti superflua o irrilevante.
- Non sussiste un obbligo di confutare analiticamente tutte le osservazioni del consulente di parte, se esse risultano incompatibili con l'impianto argomentativo della decisione e il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione.
- La denuncia di omesso esame di risultanze istruttorie non è sufficiente, da sola, a integrare il vizio di legittimità, ove la sentenza abbia comunque esaminato il nucleo fattuale decisivo della controversia.
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