Cassazione Penale, Sentenza n. 44216/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 10/06/2021 che aveva: a) assolto l'imputato dal capo 11 per falso perché il fatto non sussiste; b) dichiarato improcedibile l'azione per il reato di truffa (capo 7) per difetto di querela; c) riqualificato i fatti relativi ai capi 3,4,5,6,8,10 e 11 come tentativi di falso e aveva condannato l'imputato per tali reati. Il ricorrente deduceva (sinteticamente): 1) vizio motivazionale per il diniego di rinnovazione dell'istruttoria con perizia tecnica, per verificare se i documenti fossero copie di atti inesistenti alla luce della Sez. U. Marcis; 2) vizio relativo alla configurabilità del tentativo, posto che i documenti non sarebbero mai stati esibiti a terzi e la falsificazione sarebbe grossolana; 3) assenza di argomentazione sulla natura fidefacente degli atti contestati; 4) mancata esplicitazione delle ragioni per l'applicazione della recidiva; 5) diniego ingiustificato delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e/o mancanza di specificità. In particolare: il primo motivo è inammissibile perchè la contestata non originalità dei documenti non richiedeva perizia essendo profilo non controverso; la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Marcis) secondo cui la formazione di copie di atti inesistenti integra il reato di falsità solo se la copia assume l'apparenza di un originale o di una copia conforme tale da ingannare terzi; il secondo motivo (tentativo) è inammissibile perché il tentativo è configurabile con atti frazionati idonei e non equivoci e la clamore della falsificazione non esclude tale configurabilità; il terzo motivo è inammissibile per infondatezza rispetto alla qualificazione degli atti e alle contestazioni effettive; il quarto e quinto motivo (recidiva e attenuanti) sono inammissibili perché la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la maggiore pericolosità e il diniego delle attenuanti con richiamo al precedente specifico e alla reiterazione delle condotte. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di specificità dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti richiesti da questa disposizione
Sez. U., n. 35814 del 28/03/2019 (Marcis)
Principio giurisprudenziale: la formazione di una copia di un atto inesistente integra la falsità materiale solo se la copia assume l'apparenza di un atto originale o conforme e sia idonea a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale
Rilevanza della falsità materiale di atti pubblici o privati quando la copia o contraffazione conferiscano apparenza di originalità
Riferimento alla fattispecie di falsità in atti pubblici o certificazioni; la Corte ha richiamato la distinzione tra tipi di falsità in relazione alla natura del documento
Rilevanza delle ipotesi specifiche di falsità e loro punibilità, citata nella giurisprudenza richiamata
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Regolamentazione procedurale utilizzata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale
Conseguenza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e possibile applicazione di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
secondo comma dell'art. 476 cod. pen.
Richiamato in relazione ai capi di imputazione in cui è stata ritenuta la falsità, come criterio interpretativo per la configurazione del reato
Massime di principio
- La formazione di copie di atti inesistenti integra il reato di falso solo se la copia assume l'apparenza di un atto originale o di una copia conforme tale da poter ingannare terzi; la mera esistenza di una copia di un documento inesistente non è di per sé sufficiente.
- Non è sempre necessario disporre una perizia tecnica quando la non originalità dei documenti è pacifica e il profilo non è controverso: il giudice può decidere tenendo conto degli elementi già acquisiti.
- Il tentativo di falsificazione può essere configurato anche attraverso atti frazionati di esecuzione, purché siano idonei e non equivoci a realizzare il reato.
- La grossolanità o la scarsa qualità della falsificazione non esclude automaticamente la rilevanza penale se, nel contesto concreto, la capacità decettiva o l'apparenza di originalità è comunque riscontrata.
- La valutazione sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito: è sufficiente che la motivazione indichi i fatti ritenuti decisivi (es. precedente specifico e reiterazione) e non occorre elencare ogni elemento favorevole o sfavorevole.
- La mancanza di querela può determinare l'improcedibilità dell'azione penale per reati perseguibili a querela di parte (es. alcune ipotesi di truffa), con conseguente esito favorevole all'imputato per quel capo.
- I ricorsi in cassazione possono essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza o per insufficiente specificità dei motivi; è quindi importante che i motivi siano puntuali e conformi ai limiti previsti dalla normativa processuale
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