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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24115/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il Giudice di pace aveva disposto una ulteriore proroga di trenta giorni del trattenimento presso il C.P.R. di un cittadino marocchino, sul presupposto che la questura avesse inoltrato un sollecito alla rappresentanza diplomatica del Marocco per ottenere identificazione e lasciapassare e che fosse ancora in attesa di riscontro, rilevando anche la mancata collaborazione dell'interessato all'udienza. Il trattenuto ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi sostanzialmente convergenti: ha denunciato la violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 e la nullità per motivazione apparente, sostenendo che, in sede di quinta proroga, mancavano elementi concreti idonei a ritenere probabile l'identificazione; ha inoltre lamentato l'omessa motivazione sulla richiesta di rigetto della proroga per mancanza dei presupposti legali. In sostanza, il ricorso contestava che il giudice avesse prorogato il trattenimento senza verificare il requisito specifico richiesto dalla disciplina vigente per le proroghe successive alla prima.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondate le censure, osservando che, dopo la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 operata dalla L. 161/2014, per la seconda proroga e per quelle successive non è sufficiente il mero permanere delle difficoltà identificative o l'attesa di riscontro dell'autorità diplomatica, ma è necessario accertare in concreto elementi che rendano probabile l'identificazione dello straniero oppure la necessità del trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio. Il provvedimento impugnato non aveva svolto tale verifica, limitandosi a richiamare l'attività svolta dall'amministrazione e l'attesa di risposta. La Corte ha quindi cassato il provvedimento senza rinvio, rilevando che il termine entro il quale la convalida avrebbe dovuto essere pronunciata era ormai decorso. Ha inoltre condannato l'intimato al pagamento delle spese dei gradi di merito e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998

    elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione

    Per la seconda proroga e per quelle successive del trattenimento non basta l'attivazione dell'amministrazione o la mera attesa di riscontro: il giudice deve verificare in concreto la probabilità dell'identificazione oppure la necessità del trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro dedotto per denunciare la violazione di legge relativa ai presupposti della proroga del trattenimento.

  • art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

    È stato richiamato per censurare insieme violazione di legge e omessa motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare l'omessa pronuncia sulla richiesta di rigetto della proroga.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno del vizio di motivazione del provvedimento giudiziale.

  • art. 13 Cost.

    Richiamato dalla Corte come parametro costituzionale che impone una più stretta osservanza dei limiti alla privazione della libertà personale.

  • L. 30 ottobre 2014, n. 161

    La modifica introdotta da questa legge all'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 ha reso più rigorosi i presupposti per le proroghe successive del trattenimento.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, la proroga successiva alla prima del trattenimento amministrativo dello straniero richiede un accertamento specifico e attuale di elementi concreti che rendano probabile l'identificazione, oppure della necessità del trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio.
  • Non è sufficiente, per giustificare le proroghe ulteriori, la sola attestazione dell'amministrazione di essersi attivata per ottenere la documentazione di viaggio o la mera pendenza del riscontro da parte dell'autorità diplomatica.
  • Il giudice chiamato a convalidare o prorogare il trattenimento deve verificare in modo effettivo la sussistenza dei presupposti legali richiesti dalla norma vigente, non potendo limitarsi a recepire acriticamente la richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.
  • Quando il termine massimo per la convalida o la proroga è ormai decorso, la cassazione del provvedimento può essere pronunciata senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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