Sentenza n. 1560/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 14961/2025, resa tra le parti, l’annullamento della d.d. r.u. n. 4102 del 4 novembre 2024, di rettifica della graduatoria finale di merito approvata con d.d. r.u. 4035 del 31 ottobre 2024, nonché della graduatoria rettificata; della d.d. r.u. n. 4035 del 31 ottobre 2024, di approvazione della graduatoria finale di merito, nonché della graduatoria stessa; del bando, in parte qua; per quanto occorrer possa, del riscontro dell’Ufficio concorsi del 19 settembre 2024; di ogni altro atto presupposto consequenziale o comunque connesso, laddove lesivo dell’interesse del ricorrente, nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente a riconoscere il titolo di riserva posseduto dal ricorrente, provvedendo, di conseguenza, ad inserire il Sig. Caresta nella graduatoria finale di merito, in qualità di vincitore riservista
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, nonché gli atti di approvazione e rettifica della graduatoria finale del concorso per agenti di polizia locale, nella parte in cui non hanno riconosciuto il titolo di riserva
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante aveva partecipato a un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di agenti di polizia locale e aveva dichiarato di possedere il titolo di riserva previsto per gli operatori che hanno concluso senza demerito il servizio civile. Dopo il superamento della prova orale, aveva ribadito tale dichiarazione in un'autocertificazione. Nonostante ciò, il titolo non era stato riconosciuto nella graduatoria finale, nella quale il candidato risultava collocato al quarantacinquesimo posto. Il TAR aveva declinato la giurisdizione amministrativa ritenendo che la controversia concernesse il diritto all'assunzione. L'appellante ha dedotto l'erroneità di tale decisione, sostenendo che la controversia riguardasse invece l'illegittimo esercizio del potere amministrativo nella formazione della graduatoria e chiedendo il riconoscimento della riserva, l'annullamento degli atti di gara e l'inserimento in graduatoria quale vincitore riservista.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la declinatoria di giurisdizione del TAR. Ha ritenuto che la disposizione che riconosce la riserva del 15 per cento in favore degli operatori del servizio civile sia una norma di relazione o di protezione, idonea a far sorgere direttamente, al ricorrere dei presupposti, un diritto soggettivo al riconoscimento della riserva, secondo la sequenza norma-fatto-effetto. L'attribuzione della riserva non implica l'esercizio di discrezionalità amministrativa o tecnica né l'intermediazione di un potere amministrativo: l'amministrazione è tenuta ad attuare l'obbligazione legale quando ricorrano i presupposti. La giurisdizione deve essere individuata in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, ossia alla natura della posizione giuridica dedotta, non alla formale richiesta di annullamento degli atti della procedura. La circostanza che siano stati impugnati il bando e le graduatorie non sposta la giurisdizione, poiché il giudice ordinario può valutare la lesività di tali atti rispetto al diritto soggettivo e disapplicarli nel caso concreto. La procedura concorsuale costituisce il presupposto dell'operatività della tutela, mentre la controversia riguarda sostanzialmente l'assegnazione del posto di lavoro in qualità di riservatario. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017
a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
La disposizione è una norma di relazione o di protezione che fa sorgere direttamente, in presenza dei presupposti di fatto e di diritto, un diritto soggettivo al riconoscimento della riserva, senza attribuire all'amministrazione margini di discrezionalità amministrativa o tecnica.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, nella controversia sul riconoscimento della riserva, non venga in rilievo l'esercizio del potere amministrativo contemplato dalla norma, con conseguente esclusione della giurisdizione amministrativa.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
È richiamato dalla disposizione sulla riserva quale norma che individua le amministrazioni pubbliche destinatarie della disciplina.
Massime di principio
- Le disposizioni che riconoscono direttamente una quota di riserva nei concorsi pubblici, quando subordinano il beneficio soltanto alla verifica di presupposti predeterminati e non lasciano margini di discrezionalità all'amministrazione, sono norme di relazione o di protezione e fanno sorgere un diritto soggettivo del candidato al riconoscimento della riserva.
- La controversia sul mancato riconoscimento di un titolo di riserva concorsuale appartiene alla giurisdizione ordinaria quando la pretesa è fondata sulla violazione dell'obbligazione legale dell'amministrazione di applicare la riserva e non sulla contestazione dell'esercizio di un potere amministrativo.
- Ai fini del riparto di giurisdizione rilevano il petitum sostanziale e la causa petendi, individuati in base alla natura intrinseca della posizione giuridica dedotta e alla norma di cui si denuncia la violazione, non la qualificazione formale della domanda o la richiesta di annullamento degli atti amministrativi.
- La mera impugnazione del bando o della graduatoria non radica la giurisdizione amministrativa quando tali atti sono contestati soltanto in quanto lesivi di un diritto soggettivo: il giudice ordinario può valutarne la lesività e disapplicarli nel caso concreto.
- Quando la pretesa al riconoscimento della riserva è collegata all'esito favorevole della procedura concorsuale, il concorso costituisce il presupposto di operatività della tutela, mentre l'oggetto sostanziale della controversia resta l'assegnazione del posto di lavoro in qualità di riservatario.
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