Cassazione Penale, Sentenza n. 11120/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione degli artt. 191, 195, 526 cod. proc. pen. e art. 6 CEDU per uso, nei giudizi di merito, delle dichiarazioni della persona offesa Zeno Martini non acquisite con le modalità previste dall'art. 512 c.p.p.; 2) violazione degli artt. 191, 512, 526 c.p.p. e inutilizzabilità della deposizione del teste Mauro Baraldo (de relato), perché nessuna parte avrebbe chiesto la lettura della querela e delle dichiarazioni del Martini; 3) violazione dell'art. 195, comma 4, c.p.p. per presunto divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali di polizia giudiziaria in relazione alle dichiarazioni della persona offesa; 4) vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. per mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata (comma secondo / attuale comma quarto), con critica alla valutazione del valore dell'orologio basata sul prestigio del marchio; 5) carenza di motivazione in ordine all'inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente e alla valutazione dell'elemento soggettivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i motivi. Ha ritenuto che: 1) la querela di Zeno Martini e il verbale di riconoscimento erano stati regolarmente acquisiti ai sensi dell'art. 512, comma 1, c.p.p., essendosi accertato il decesso della persona offesa; quindi non sussisteva violazione degli artt. 512 e 526 c.p.p.; 2) la deposizione del teste Mauro Baraldo era utilizzabile poiché si limitava a riferire fatti e risultati direttamente percepiti nell'attività investigativa (ricognizione/individuazione fotografica), quindi non ricadeva nel divieto di testimonianza indiretta di cui all'art. 195, comma 4; 3) la Corte d'appello ha correttamente motivato il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 cod. pen., valutando la gravità complessiva della condotta e il valore non tenue dell'orologio anche alla luce dei parametri dell'art. 133 cod. pen.; 4) le censure sulla valutazione di credibilità sono doglianze di merito che la Cassazione non può rivedere; infine, il rigetto del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di ricettazione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'elemento tipico e ha escluso l'ipotesi attenuata (comma secondo/attuale quarto) dopo aver valutato non solo il valore della cosa ma anche gli elementi della personalità e della gravità della condotta, in linea con la giurisprudenza che richiama l'art. 133 cod. pen.
Prevede l'acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte ha ritenuto che, per il caso di decesso della persona offesa, la querela e il verbale di riconoscimento fossero regolarmente acquisiti ai sensi del comma 1, rendendone legittima l'utilizzazione nel processo.
Disciplina l'utilizzabilità di dichiarazioni acquisite; la Corte ha escluso violazione di tale norma ritenendo che le attestazioni contestate fossero state acquisite correttamente e dunque utilizzabili.
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Vieta che ufficiali e agenti di polizia giudiziaria testimonino sul contenuto di dichiarazioni acquisite dalle persone informate sui fatti; la Corte ha precisato che il divieto non si estende alla descrizione di fatti avvenuti in presenza del teste di p.g. o a circostanze da lui direttamente percepite durante l'indagine (distinzione tra testimonianza indiretta e riferimenti a percezioni dirette).
Norma procedurale richiamata nelle censure relative alla prova; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze basate su presunte violazioni processuali, avendo accertato la regolarità dell'acquisizione documentale.
artt. 351 e 357 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alle modalità di acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte ha trattato la questione osservando che, nel caso concreto, le dichiarazioni/riconoscimenti erano stati acquisiti e potevano essere fatti valere nel processo.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze; la Corte ha ricordato che, ai fini dell'eventuale applicazione dell'attenuante in materia di ricettazione, non è decisivo solo il valore del bene ma occorre considerare anche gli elementi previsti dall'art. 133.
Prevede l'obbligo di pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di tale norma.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente per presunti profili di violazione del diritto a un equo processo; la Corte non ha ritenuto sussistente alcuna lesione procedurale che giustificasse una violazione di tale principio nel caso concreto.
Massime di principio
- La dichiarazione della persona offesa può essere utilizzata nel processo se è stata regolarmente acquisita ai sensi dell'art. 512 c.p.p.; la morte della persona offesa legittima l'acquisizione prevista dal comma 1.
- Il divieto previsto dall'art. 195, comma 4, c.p.p. (sui testi di polizia giudiziaria) non impedisce al personale di riferire circostanze di cui abbia avuto diretta percezione durante le indagini (es. modalità e risultato di riconoscimenti fotografici); va quindi distinta la testimonianza indiretta dal racconto di percezioni dirette.
- La valutazione dell'attenuante nella ricettazione non dipende esclusivamente dal valore economico del bene: occorre considerare le circostanze personali e la gravità della condotta secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; una semplice affermazione sul prestigio di un marchio non è sufficiente se la motivazione del giudice è coerente e non illogica.
- Le questioni di credibilità delle dichiarazioni e la ricostruzione dei fatti costituiscono valutazioni di merito riservate ai giudici di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se la motivazione è logica e coerente; la Cassazione controlla la legittimità e la logicità della motivazione, non la migliore valutazione probatoria.
- Se si intende contestare l'utilizzabilità di atti o dichiarazioni, è essenziale verificare preliminarmente se siano state rispettate le specifiche modalità di acquisizione previste dalla legge (art. 512 e connessi); la mancanza di formale richiesta di lettura in udienza non impedisce l'utilizzazione se l'acquisizione formale è già avvenuta secondo le norme.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11107/2024 del 18/03/2024
- Sentenza penale · 18 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11108/2024 del 18/03/2024
- Sentenza penale · 18 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11109/2024 del 18/03/2024
- Sentenza penale · 18 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11110/2024 del 18/03/2024
- Sentenza penale · 18 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11111/2024 del 18/03/2024
- Sentenza penale · 18 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11113/2024 del 18/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →