Cassazione Civile, Ordinanza n. 33858/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un finanziamento in conto corrente concesso a una società, garantito da fideiussione omnibus prestata da due garanti. Dopo il recesso della banca e l'ottenimento di un decreto ingiuntivo per lo scoperto di conto, uno dei fideiussori ha agito davanti alla Corte d'appello chiedendo la nullità integrale della fideiussione, o in subordine delle clausole conformi allo schema ABI censurate dall'Autorità antitrust, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e alla cancellazione dalla Centrale Rischi. In sede di rinvio, a seguito di precedente cassazione che aveva riconosciuto la rilevanza delle fideiussioni stipulate "a valle" di intese anticoncorrenziali, la Corte d'appello aveva già dichiarato la nullità parziale di alcune clausole, ma aveva rigettato o dichiarato inammissibili le ulteriori domande: mancata prova del danno da segnalazione in Centrale Rischi, insussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, inammissibilità di nuove domande e documenti introdotti solo nel giudizio di rinvio, inammissibilità della domanda ex art. 96 c.p.c. e declinatoria sulla domanda di accertamento negativo del credito per litispendenza/continenza e per difetto di competenza funzionale della Corte d'appello. Con il ricorso per cassazione il fideiussore ha dedotto: 1) violazione della disciplina antitrust e delle norme sul risarcimento, sostenendo che il danno da illecito anticoncorrenziale e da segnalazione illegittima dovesse ritenersi presunto o comunque provato per presunzioni; 2) errata declaratoria di novità/inammissibilità delle domande e dei documenti relativi a danni patrimoniali sopravvenuti; 3) mancato riconoscimento della responsabilità aggravata della banca; 4) erronea affermazione di litispendenza/continenza e di competenza del Tribunale di Roma sulla domanda di accertamento negativo del credito; 5) illegittima compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato o inammissibile il primo motivo perché la disciplina probatoria più favorevole introdotta dalla direttiva 2014/104/UE e dal d.lgs. 3/2017 non si applica retroattivamente alla vicenda, sicché il danno da illecito antitrust non è presunto in re ipsa e deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni semplici; inoltre ha considerato inammissibili le censure sulla segnalazione in Centrale Rischi perché miravano a rivalutare il merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, confermando che il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso e non consente nuove domande o eccezioni, se non rese necessarie dalla cassazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo, poiché l'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è riservato al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il quarto perché la sentenza impugnata era sorretta da una doppia ratio autonoma; il ricorrente aveva censurato solo la litispendenza/continenza, lasciando intatta l'altra ratio sulla competenza del Tribunale di Roma. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo sulle spese, ribadendo l'ampio margine discrezionale del giudice di merito nella compensazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna controricorrente.
Norme richiamate
le intese anticoncorrenziali vietate possono riflettersi sulla nullità dei contratti "a valle" che ne costituiscono applicazione; tuttavia, ai fini risarcitori, il danno non è automaticamente presunto nel caso concreto esaminato
la competenza funzionale della Corte d'appello in unico grado è eccezionale e non si estende automaticamente alle domande connesse che non rientrano nelle materie antitrust riservate
art. 101 TFUE
richiamato dal ricorrente come parametro antitrust, ma non ha determinato l'applicazione di un regime probatorio speciale retroattivo nella vicenda
Direttiva 2014/104/UE
le sue misure sostanziali non si applicano retroattivamente; la presunzione di danno per i cartelli non opera per fatti e giudizi anteriori alla sua entrata in vigore nei termini indicati dalla Corte
il decreto attuativo non deroga al principio di irretroattività; le disposizioni rilevanti si applicano solo ai giudizi promossi successivamente al 26 dicembre 2014, secondo la disciplina transitoria richiamata dalla Corte
il risarcimento richiede la prova del danno conseguenza; non basta la mera allegazione dell'illecito antitrust
l'inserimento di clausole nulle e la condotta anticoncorrenziale possono integrare un illecito aquiliano, ma il danno non patrimoniale o patrimoniale resta soggetto a prova
l'onere di allegare e provare il danno incombe sull'attore, anche tramite presunzioni semplici
le presunzioni semplici sono ammissibili per dimostrare il pregiudizio, ma devono essere gravi, precise e concordanti
richiamato nel ricorso come parametro di valutazione probatoria, ma non ha condotto a una diversa soluzione
richiamato nel ricorso come parametro di apprezzamento delle prove, ma la Corte ha ritenuto che le censure mirassero a una rivalutazione del merito
la responsabilità aggravata per lite temeraria è valutata dal giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata
menzionato in relazione alla sospensione del giudizio pendente davanti al Tribunale di Roma in attesa della decisione sulla nullità della fideiussione
richiamato in relazione alla revocatoria della cessione di diritti immobiliari e alle conseguenti statuizioni sulle spese, ma la nuova domanda sul punto è stata ritenuta inammissibile nel rinvio
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e la memoria del ricorrente
Massime di principio
- Nel giudizio di risarcimento del danno da illecito antitrust il pregiudizio non si presume automaticamente, salvo specifiche previsioni temporali e applicative della disciplina sopravvenuta; il danno deve essere allegato e provato, anche per via presuntiva, e il giudice deve verificare il nesso causale tra illecito e conseguenza dannosa.
- La disciplina introdotta dalla direttiva 2014/104/UE e dal d.lgs. 3/2017 non si applica retroattivamente ai fatti e ai giudizi anteriori nei termini stabiliti dalla normativa transitoria; pertanto, nelle controversie anteriori resta fermo il regime generale dell'art. 1223 c.c.
- La segnalazione alla Centrale Rischi è fonte di danno risarcibile solo se il danneggiato allega e dimostra la concreta illegittimità della segnalazione e il pregiudizio subito; non basta dedurre astrattamente la lesione della libertà contrattuale o la mera esistenza di una segnalazione.
- Il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso: le parti non possono introdurre nuove domande o eccezioni, salvo che ciò sia imposto dalle statuizioni della Cassazione che hanno determinato il rinvio.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è apprezzamento riservato al giudice di merito e non è di regola censurabile in sede di legittimità se la motivazione è congrua.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso che censuri solo una di esse è inammissibile per difetto di interesse.
- La competenza funzionale della Corte d'appello nelle azioni antitrust è eccezionale e non può essere estesa, per mera connessione, a domande diverse che appartengono al giudice naturale competente per materia e territorio.
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