Sentenza del 16/10/2019 n. 26159 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva confermato l'illegittimità della cartella TARSU relativa all'anno 2008, dell'importo di 995 euro. L'illegittimità derivava dall'applicazione di una tariffa fondata su una delibera TARSU del 2006 adottata dalla Giunta comunale, anziché dal Consiglio comunale, come richiesto dalla competenza normativa; tale delibera era stata annullata dal TAR Sicilia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che, nelle more del giudizio, il debito era stato automaticamente annullato ai sensi dell'articolo 4 del Decreto-Legge n. 119 del 2018, convertito dalla Legge n. 136 del 2018, poiché di importo residuo non superiore a 1.000 euro, affidato all'agente della riscossione tra il 2000 e il 2010. È stata quindi dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la pretesa tributaria. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti e non è stato disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Decreto-Legge n. 119 del 2018, articolo 4, convertito dalla Legge n. 136 del 2018
I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 [...] sono automaticamente annullati.
La norma ha determinato l'annullamento automatico dei debiti iscritti a ruolo entro i limiti di importo e temporali previsti, facendo venire meno la pretesa tributaria anche quando il relativo giudizio era ancora pendente.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 46
La cessazione della materia del contendere consente di dichiarare estinto il processo quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l'oggetto della controversia o la pretesa fatta valere.
Non è dovuto l'ulteriore contributo unificato quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere nelle circostanze esaminate dalla Corte.
Massime di principio
- Quando un debito tributario rientra nei limiti di importo, periodo e natura previsti da una legge di stralcio, l'annullamento può operare automaticamente anche se la cartella è oggetto di un giudizio ancora pendente.
- Se una norma sopravvenuta elimina integralmente la pretesa tributaria, il giudice non decide più nel merito della legittimità della cartella, ma dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
- La competenza dell'organo che approva una tariffa tributaria è essenziale: una tariffa adottata da un organo incompetente può rendere illegittima la cartella fondata su tale atto.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l'estinzione del giudizio dipende da una normativa sopravvenuta e non dalla piena soccombenza processuale di una sola parte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 ott 2019Sentenza del 16/10/2019 n. 12 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 16 ott 2019Sentenza del 16/10/2019 n. 153 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 16 ott 2019Sentenza del 16/10/2019 n. 189 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 16 ott 2019Sentenza del 16/10/2019 n. 326 - Comm. Trib. Prov. Pesaro
- Sentenza · 16 ott 2019Sentenza del 16/10/2019 n. 860 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 16 ott 2019Sentenza del 16/10/2019 n. 862 - Corte di Giustizia UE
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →