Cassazione Civile, Ordinanza n. 17386/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
Gli eredi avevano chiesto alla Corte d'appello l'equo indennizzo ex L. n. 89/2001 per la durata irragionevole di un giudizio civile iniziato nel 2005 dal loro dante causa e definito in appello nel 2018. La Corte territoriale aveva però dichiarato inammissibile la domanda ritenendo tardivo il ricorso: secondo il giudice di merito, la notifica della sentenza d'appello effettuata da uno dei soccombenti al condominio aveva fatto decorrere il termine breve di impugnazione anche nei confronti degli altri litisconsorti, con conseguente formazione del giudicato e decorrenza del semestre di decadenza già nel dicembre 2018. Con il ricorso per cassazione gli istanti hanno censurato: 1) la violazione degli artt. 324, 325, 326, 327 e 292 c.p.c., sostenendo che, pur essendo decorso il termine breve per notificante e destinatario della notifica, gli altri contumaci potevano ancora impugnare nel termine lungo, sicché il giudicato si sarebbe formato solo alla scadenza di quest'ultimo; 2) la violazione dell'art. 102 c.p.c., deducendo che nel giudizio presupposto non vi era litisconsorzio necessario ma due domande autonome di ripetizione di indebito, rivolte a parti diverse e separabili; 3) la violazione dell'art. 2 L. n. 89/2001, dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., perché l'erronea qualificazione del giudizio presupposto aveva comportato il diniego dell'equa riparazione per un processo durato circa tredici anni.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi. Ha escluso che nel giudizio presupposto ricorresse un litisconsorzio necessario o processuale unitario: erano invece presenti due domande autonome di ripetizione dell'indebito, cumulate nel medesimo processo ma riferite a rapporti sostanziali distinti. Di conseguenza, la notificazione della sentenza d'appello eseguita verso il condominio non ha fatto decorrere il termine breve per l'impugnazione anche nei confronti degli altri convenuti contumaci. Per questi ultimi il termine di impugnazione era quello lungo, sicché la sentenza d'appello è divenuta definitiva solo allo spirare di tale termine e, dunque, la domanda di equa riparazione non era tardiva. Il decreto della Corte d'appello che aveva respinto l'opposizione e confermato l'inammissibilità è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
la domanda di equa riparazione presuppone un processo di durata irragionevole; la tempestività va valutata rispetto al provvedimento che definisce realmente il giudizio presupposto
il termine semestrale di decadenza decorre dal momento in cui il provvedimento conclusivo del giudizio presupposto diviene definitivo; la definitività va apprezzata secondo la struttura concreta del processo
regola il rimedio oppositivo avverso il decreto che decide sulla domanda di equa riparazione
richiamato in relazione alla formazione del giudicato
richiamato in relazione al termine breve di impugnazione
richiamato in relazione alla decorrenza del termine breve nei confronti delle parti interessate
richiamato in relazione al termine lungo di impugnazione
richiamato dalla parte ricorrente sul tema delle notificazioni nel processo
la Corte esclude la presenza di un litisconsorzio necessario nella fattispecie concreta
art. 6 CEDU
richiamato a sostegno del diritto alla ragionevole durata del processo e all'equa riparazione
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del diritto al giusto processo
Massime di principio
- Nel procedimento ex L. n. 89/2001, la decorrenza del termine semestrale di decadenza va commisurata alla definitiva chiusura del giudizio presupposto, che deve essere individuata in concreto sulla base della struttura del processo e delle impugnazioni esperibili.
- La notifica della sentenza compiuta da una sola parte non fa decorrere il termine breve per tutte le altre parti quando nel giudizio presupposto non vi sia litisconsorzio necessario o processuale unitario, ma vi siano rapporti sostanziali autonomi e separabili.
- In presenza di cumulo di domande autonome proposte nello stesso processo contro parti diverse, la definitività della decisione va valutata con riferimento a ciascun rapporto processuale, senza applicare automaticamente la regola dell'unitarietà delle cause inscindibili.
- Ai fini dell'equa riparazione, non è decisiva una qualificazione astratta del giudizio presupposto, ma l'effettivo oggetto delle domande e il concreto nesso tra i rapporti sostanziali dedotti in causa.
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