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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31659/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per lesioni personali stradali. Con un unico motivo ha denunciato l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 533 c.p.p., sostenendo che la condanna sarebbe stata pronunciata in violazione del principio dell'accertamento della responsabilità "oltre ogni ragionevole dubbio". La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da un apparato argomentativo congruo e che le censure erano formulate in modo generico e aspecifico, senza un reale confronto con le ragioni poste a fondamento della decisione di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo non rispettasse l'onere di specificità imposto dagli artt. 581 e 591 c.p.p. e che la doglianza, incentrata sul principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non potesse essere utilizzata in sede di legittimità per contrapporre una ricostruzione alternativa quando la Corte territoriale avesse già esaminato in modo puntuale e motivato le diverse ipotesi ricostruttive. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 590-bis c.p.

    Indica il reato per cui l'imputata era stata ritenuta responsabile nei giudizi di merito: lesioni personali stradali.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere la violazione del criterio di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte osserva che il principio non consente in cassazione di rivalutare ricostruzioni alternative già esaminate e motivate dal giudice di merito.

  • art. 581 c.p.p.

    Le ragioni di diritto e gli elementi di fatto del ricorso devono essere indicati specificamente a pena di inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    Il difetto di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando le censure siano formulate in modo generico o aspecifico e non si confrontino con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • L'onere di specificità dei motivi impone al ricorrente di indicare con precisione i profili di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono l'impugnazione; la mera doglianza sull'insufficienza della motivazione non è sufficiente se non confrontata con l'argomentazione del giudice di merito.
  • Il principio dell'accertamento della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio non può essere invocato in cassazione per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o per opporre una ricostruzione alternativa quando il giudice d'appello abbia già esaminato e motivato in modo puntuale le diverse ipotesi fattuali.

Come è indicizzato

MaterieLesioni stradaliImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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