Cassazione Civile, Ordinanza n. 30207/2025 del 16/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (controparte)
La controversia
La parte ricorrente ha proposto un'azione di nullità assoluta (actio nullitatis) contro un'ordinanza della Corte di cassazione n. 16662/2024, sostenendo che il provvedimento fosse nullo perché privo della sottoscrizione del consigliere relatore. Il ricorso assumeva la violazione dell'art. 132 c.p.c., sul presupposto che il provvedimento dovesse essere trattato come una sentenza collegiale e quindi sottoscritto dal presidente e dall'estensore. La Corte ha però osservato che il provvedimento impugnato non era una sentenza, bensì un'ordinanza resa nel procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c., che ai sensi dell'art. 134 c.p.c. richiede la sola sottoscrizione del presidente. In memoria la ricorrente ha anche contestato la proposta accelerata e la rimessione alla stessa sezione, ma tali censure sono state ritenute prive di rilievo o comunque infondate.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondata la pretesa di nullità perché basata su un presupposto errato: il provvedimento contestato era un'ordinanza e non una sentenza, con conseguente legittimità della sottoscrizione del solo presidente. Ha condannato la parte ricorrente alle spese in favore di ciascuna parte resistente, oltre a un'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e alla somma in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., nonché ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base procedurale del provvedimento camerale impugnato e della decisione accelerata
La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore
invocato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente perché riferito alla sentenza collegiale, non all'ordinanza camerale contestata
richiamato per affermare che l'ordinanza resa nel procedimento camerale va sottoscritta dal solo presidente
applicato per la condanna della parte soccombente al pagamento di somme ulteriori, una in favore della controparte e una in favore della Cassa delle Ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la dichiarazione della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- L'actio nullitatis può essere esperita anche autonomamente e in ogni tempo contro un provvedimento radicalmente nullo o inesistente, ma essa presuppone comunque che il vizio dedotto riguardi effettivamente il tipo di atto impugnato.
- Quando si contesta la validità formale di un provvedimento giudiziario, occorre verificarne preliminarmente la natura: le regole sulla sottoscrizione della sentenza collegiale non si applicano all'ordinanza camerale, se la legge prevede per essa una diversa forma.
- Un ricorso fondato su un presupposto erroneo circa la qualificazione del provvedimento impugnato è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- Nel procedimento camerale di definizione del giudizio, l'ordinanza resa dalla Corte di cassazione conserva la propria forma di ordinanza anche se ha contenuto decisorio; perciò la sua validità va valutata secondo le norme specifiche del relativo rito.
- La soccombenza nella definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata può comportare, oltre alle spese, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 96 c.p.c. e, se ne ricorrono i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
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