Cassazione Civile, Ordinanza n. 28319/2021 del 15/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP 2009 emesso sulla base di un PVC. Secondo l'Ufficio, una società aveva ceduto nel 2009, con scrittura privata registrata, un terreno senza considerare un opificio industriale insistente sul bene; la contribuente aveva invece sostenuto di avere ceduto in realtà il bene già nel 2006 con una scrittura privata non registrata, sicché la dichiarazione del valore della compravendita effettuata nel 2009 sarebbe stata corretta ai soli fini dell'opponibilità ai terzi. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia con motivazione molto sintetica. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per assenza di esposizione comprensibile dei fatti e delle ragioni della decisione; 2) violazione degli artt. 1350, 2702 e 2704 c.c. nonché dell'art. 934 c.c., sostenendo che l'esistenza dell'edificio sul terreno era anteriore al 2006 e che la scrittura privata non registrata non era opponibile all'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il punto decisivo è il vizio di motivazione apparente della sentenza di merito: la CTR non aveva descritto in modo comprensibile l'oggetto della controversia né aveva esposto in modo adeguato fatti, deduzioni delle parti e ragioni giuridiche poste a fondamento del decisum.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
consente di censurare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
indica la trattazione della causa in camera di consiglio non partecipata.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla forma degli atti traslativi, ma il motivo è rimasto assorbito.
richiamato dalla ricorrente in relazione all'efficacia probatoria della scrittura privata, ma il motivo è rimasto assorbito.
richiamato dalla ricorrente in tema di data certa e opponibilità ai terzi, ma il motivo è rimasto assorbito.
richiamato dalla ricorrente in tema di accessione/costruzione sul suolo, ma il motivo è rimasto assorbito.
Cass. Sez. U, sent. n. 8053 del 07/04/2014
richiamata come precedente sul vizio di omessa o apparente motivazione quando il giudice non indichi o non esamini in modo logico-giuridico gli elementi del convincimento.
Cass. Sez. 6-5, ord. n. 9105 del 07/04/2017
richiamata in continuità con il principio sulla motivazione apparente.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente, denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., quando la sentenza di merito non renda percepibili le ragioni della decisione perché omette di descrivere in modo comprensibile i fatti rilevanti o si limita ad affermazioni apodittiche prive di confronto con le deduzioni delle parti.
- La motivazione deve consentire il controllo sull'iter logico-giuridico seguito dal giudice; in difetto, la sentenza è nulla anche se formalmente esistente.
- Quando il primo motivo di ricorso in cassazione è accolto per vizio di motivazione della sentenza impugnata, restano assorbite le ulteriori censure attinenti al merito della decisione.
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