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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34546/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. dell'11/01/2023. Il ricorrente deduce un unico motivo: violazione dell'art. 309, comma 9, c.p.p., sostenendo che il Tribunale del riesame avrebbe illegittimamente integrato la motivazione dell'ordinanza del G.I.P. quando quest'ultima sarebbe stata priva di una motivazione idonea (nulla ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.), essendosi limitata a una sterile elencazione di elementi senza un vaglio critico e senza enucleare elementi specifici indizianti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha osservato che il Tribunale del riesame può integrare o motivare diversamente rispetto al provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 309, comma 9, c.p.p., salvo i casi di motivazione mancante, apparente o priva di autonoma valutazione; nel caso di specie il G.I.P. aveva fornito, anche se in forma sintetica, un apparato motivazionale idoneo a rappresentare le ragioni dell'applicazione della misura (descrizione di captazioni, osservazioni, pedinamenti, sopralluoghi e comportamenti successivi all'arresto che dimostravano rilevanza indiziaria e pericolo di recidiva). Pertanto la funzione integrativa del Tribunale del riesame è stata legittima e la custodia in carcere è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; il provvedimento è trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge (art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Consente al Tribunale del riesame di confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso; tale potere è legittimo purché l'ordinanza originaria non sia affetta da motivazione mancante, apparente o priva di autonoma valutazione degli elementi indiziari

  • art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Disciplina la nullità dell'ordinanza per carenza motivazionale; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che la norma non operasse perché l'ordinanza del G.I.P. non era priva in modo tale da giustificare la declaratoria di nullità

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Prevede adempimenti a carico dell'autorità giudiziaria in ordine all'esecuzione delle determinazioni cautelari e alla comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto la trasmissione del provvedimento per gli adempimenti consequenziali

  • art. 110, art. 61 nn. 5 e 11 cod. pen.; art. 73, comma 1; art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme penali e disposizioni in materia di stupefacenti che definiscono la fattispecie contestata (concorso in importazione di sostanze stupefacenti), usate per qualificare la gravità dell'illecito e il fondamento della gravità indiziaria che giustificava la misura cautelare

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifiche agli artt. 292 e 309 c.p.p.)

    Richiamata dalla giurisprudenza come contesto delle regole applicabili alla motivazione e all'intervento del Tribunale del riesame; le modifiche hanno chiarito i limiti e le possibilità di integrazione della motivazione da parte del giudice del riesame

Massime di principio

  • Il Tribunale del riesame ha il potere di confermare un provvedimento cautelare anche formulando motivazioni diverse rispetto a quelle del primo giudice, purché l'ordinanza originaria non sia del tutto priva di motivazione, apparente o sostanzialmente vuota.
  • Per far dichiarare la nullità di un'ordinanza cautelare per carenza motivazionale (art. 292 c.p.p.) è necessario dimostrare che il provvedimento del G.I.P. non contenga alcuna autonoma valutazione degli elementi indiziari: la mera elencazione di prove non è sempre sufficiente, ma la Corte valuta la presenza di uno schema argomentativo minimo che esplichi i motivi della misura.
  • In ricorsi contro conferme di misure cautelari, la strategia difensiva più efficace è documentare puntualmente le specifiche lacune logiche o probatorie nell'ordinanza originaria (es.: assenza di collegamento causale tra fatti ed elementi indiziari, mancanza di valutazione critica), non limitandosi a censure generiche sulla carenza motivazionale.
  • La gravità indiziaria e il pericolo di fuga/recidiva continuano a costituire presupposti decisivi per la conferma di misure cautelari; occorre quindi contestare sia la valutazione degli indizi sia la sussistenza degli elementi che giustificano il pericolo concreto per la finalità cautelare.
  • È utile richiamare la giurisprudenza di legittimità (es. pronunce su art. 309 e art. 292) quando si impugna la motivazione: la distinzione tra motivazione insufficiente e motivazione inesistente è cruciale e spesso decisiva per l'esito del ricorso.
  • Se si ritiene che il Tribunale del riesame abbia oltrepassato i limiti integrativi, va dimostrato che l'originaria motivazione era graficamente mancante o completamente priva di contenuto logico-giuridico, elemento che giustifica la declaratoria di nullità piuttosto che la semplice integrazione.

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