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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17345/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha ritenuti responsabili della fittizia intestazione dell'autovettura Mercedes targata DK136SP (delitto di cui all'art. 12quinquies Dlgs 203/1992, oggi art. 512-bis c.p.), con l'aggravante di avere agevolato un sodalizio di stampo mafioso. Lubello censura la mancata e contraddittoria valutazione degli elementi di prova, l'eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni della collaboratrice Anna Carrino e di alcune intercettazioni; sostiene che la finalità mafiosa non sarebbe stata adeguatamente provata. Caterino contesta in particolare il profilo soggettivo della fattispecie aggravata, lamentando che la Corte non abbia indicato elementi concreti da cui ricavare la sua rappresentazione della finalità elusiva/agevolativa perseguita dai correi e invoca precedenti delle Sezioni Unite (Chioccini).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato che, in entrambi i gradi di merito e con valutazione conforme delle stesse emergenze istruttorie, Lubello e Caterino (in concorso con Anna Carrino) hanno fittiziamente intestato la vettura a favore di Caterino, il quale era consapevole dello scopo perseguito (eludere misure di prevenzione patrimoniale) e che la condotta ha avuto riflessi di agevolazione verso il clan. La Cassazione ha ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la valutazione della attendibilità della Carrino e l'interpretazione delle intercettazioni compiuta dai giudici di merito (questioni di fatto non sindacabili in cassazione se non per manifesta illogicità). Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'aggravante di agevolazione del sodalizio mafioso può ricadere sul concorrente che fosse consapevole della finalità perseguita dal correi. Per l'inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 12quinquies Dlgs 203/1992 (oggi art. 512-bis c.p.)

    Fattispecie applicata alla fittizia intestazione di beni per eludere misure patrimoniali; i giudici hanno ritenuto provata la condotta e la consapevolezza degli imputati circa la finalità elusiva

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma di riferimento per la fittizia intestazione e condotte analoghe; confermata l'applicazione alla vicenda in esame

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rilevata la connessa rilevanza del contesto mafioso e la gravità della condotta in relazione al sodalizio

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (circostanza aggravante)

    L'aggravante per aver agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa è stata ritenuta integrata; la Corte ha applicato il principio che la finalità agevolativa si comunica al concorrente che fosse consapevole della finalità del correi

  • art. 8 Dlgs 152/1991 (ora comma 3 dell'art. 416-bis.1 c.p.)

    Citata in relazione alla valutazione della collaborazione/testimonianza della Carrino e alla sua qualificazione ai fini della credibilità

  • art. 7 Dlgs 152/1991

    Ripresa dalle difese come norma rilevante per la valutazione delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che l'osservanza della motivazione rispetto a tali rilievi fosse adeguata

  • Sez. U, 'Chioccini' (SS.UU. n. 8545 del 19/12/2019)

    Richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'aggravante per aver agevolato l'attività mafiosa ha natura soggettiva e può trasmettersi al concorrente consapevole della finalità del correi

  • art. 23 comma 8 DL 137/2020

    Norma procedurale richiamata nella comunicazione della requisitoria scritta della Procura Generale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese e per il pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende a carico dei ricorrenti

Massime di principio

  • In cassazione le contestazioni che riguardano valutazioni di fatto (affidabilità di testimoni e interpretazione di intercettazioni) sono difficili da riformare: possono essere sindacate solo se emerge manifesta illogicità o travisamento probatorio
  • La fittizia intestazione di beni per eludere misure patrimoniali rientra nell'ambito dell'art. 512-bis c.p. e, se collegata a un contesto mafioso, può integrare l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1
  • L'aggravante di aver agevolato un'associazione mafiosa ha natura soggettiva, ma si comunica al concorrente che sia consapevole della finalità agevolativa perseguita dal correi (secondo le Sezioni Unite)
  • La presenza di elementi di riscontro circostanziali (intestazione iniziale, conversazioni intercettate, rapporti di lunga data tra le parti, precedenti condanne per fatti analoghi) rafforza la capacità dei giudici di merito di ritenere provata la consapevolezza del fine criminoso
  • Le censure generiche o che non si confrontano in modo specifico con la motivazione di merito possono determinare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione e l'obbligo di condanna alle spese e multe previste

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