Cassazione Penale, Sentenza n. 42293/2024 del 18/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la richiesta di riesame contro la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Caltanissetta. Il difensore ha proposto tre motivi: (1) inosservanza dell'art. 416-bis e vizio di motivazione per assenza di quadro indiziario comprovante l'associazione mafiosa e il ruolo direttivo attribuito a Suleman; (2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle imputazioni per estorsione aggravata (capi 2), 3), 4), 5) e 7)), sostenendo che le intercettazioni e osservazioni sarebbero insufficienti e non corrobate da riscontri; (3) violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p. e nullità per carenza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari da parte del GIP (in particolare sulle esigenze di prevenzione della reiterazione e sul pericolo di inquinamento probatorio).
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. In particolare ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il ricorso proponeva una diversa valutazione degli elementi di fatto che è di competenza del giudice di merito; ha considerato il secondo motivo aspecifico per limitarsi a chiedere una diversa lettura delle prove senza denunciare una violazione normativa o manifesta illogicità; ha respinto il terzo motivo rilevando che il GIP ha fornito una motivazione autonoma e congrua, aderente alle risultanze investigative, che non ha superato la presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p., e che la prognosi di pericolosità era fondata su plurimi elementi (intercettazioni, servizi di osservazione, condanna definitiva del 2016 comprovante organicità mafiosa). La Corte ha quindi confermato la legittimità della misura cautelare e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che le intercettazioni, le osservazioni e la precedente condanna definitiva comprovassero gravi indizi della sussistenza dell'associazione mafiosa e del ruolo direttivo del ricorrente all'interno della famiglia di Corso Calatafimi.
art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.
Il vizio denunciato riguardante la presunta carenza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari è stato ritenuto infondato: il GIP ha motivato autonomamente la sussistenza delle esigenze cautelari.
La Corte ha confermato che per i delitti associativi è operante una doppia presunzione relativa alle esigenze cautelari che il giudice non ha ritenuto superata dalle argomentazioni difensive.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto: le censure che chiedono una diversa lettura delle prove sono inammissibili o aspecifiche se non indicano violazioni normative o manifesta illogicità.
- Per le misure cautelari contestate per reati associativi, intercettazioni, servizi di osservazione e precedenti condanne che attestino l'organizzazione criminale possono costituire gravi indizi idonei a giustificare la custodia cautelare.
- Il giudice cautelare deve svolgere un'autonoma motivazione rispetto alla richiesta del P.M.; tuttavia, una motivazione aderente alle risultanze investigative e fondata su elementi concreti è ritenuta sufficiente anche quando richiama la presunzione di pericolosità prevista per i reati associativi.
- In impugnazioni relative a misure cautelari il difensore deve puntare a dimostrare specifiche violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non soltanto proporre una diversa ricostruzione fattuale.
- Questioni come il possibile inquinamento probatorio possono giustificare la custodia se il giudice dimostra la necessità concreta di attività investigative non altrimenti garantibili con misure meno afflittive; altrimenti vanno documentate alternative insufficienti (perquisizioni, sequestri, ecc.).
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