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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22117/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Procura di Siracusa ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catania perché, pur essendo stato dichiarato dall'organo giudicante la incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Siracusa, gli atti sono stati trasmessi non direttamente al giudice competente ma al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. Ciò avrebbe determinato una regressione ed una stasi del procedimento ingiustificata e l'impossibilità di proseguire correttamente il processo, violando il principio della ragionevole durata del processo e le regole sulla trasmissione degli atti quando la competenza appartiene a giudice dello stesso distretto e le funzioni di PM e GUP sono state regolarmente svolte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha dichiarato l'abnormità della decisione impugnata nella parte in cui disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa invece che direttamente al Tribunale di Siracusa. Ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha ordinato la trasmissione diretta degli atti al Tribunale di Siracusa per l'ulteriore corso, disponendo che la procedura riprenda con la fissazione dell'udienza di comparizione pre-dibattimentale ai sensi dell'art. 554-bis c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640-ter cod. pen.

    Norma di riferimento per il reato contestato a carico dell'imputato; utilizzata per definire l'oggetto dell'azione penale.

  • art. 5, comma 1, lett. d-bis, cod. proc. pen.

    Indica l'attribuzione di competenza per taluni reati a specifici uffici giudicanti (es. competenza distrettuale/corte d'assise) e viene richiamata per stabilire il corretto destinatario della trasmissione degli atti.

  • art. 51, comma 3-bis e comma 3-quinquies, cod. proc. pen.

    Regola lo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero e del giudice dell'udienza preliminare in casi particolari; la Corte interpreta questi commi nel senso che, se tali funzioni sono state già regolarmente espletate nel distretto, non sussiste la necessità di regressione del procedimento e gli atti devono essere trasmessi direttamente al giudice competente.

  • art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato quale riferimento sulle funzioni istruttorie; la Corte richiede che tali funzioni siano state svolte ai sensi di questa disposizione per evitare la regressione procedimentale.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; applicata nella fase di esame del ricorso.

  • art. 620, lettera l), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, in caso di annullamento, di disporre direttamente la trasmissione degli atti al giudice competente per l'ulteriore corso, senza rinvio, quando ciò sia opportuno.

  • art. 554-bis, cod. proc. pen.

    Indica l'udienza di comparizione pre-dibattimentale; la Corte dispone che la sequenza procedimentale riprenda con la fissazione di tale udienza.

Massime di principio

  • Quando un giudice del medesimo distretto dichiara l'incompetenza territoriale in favore di un altro giudice dello stesso distretto e le funzioni del pubblico ministero e del GUP sono già state svolte conformemente alle norme (art. 51 e 328 c.p.p.), gli atti devono essere trasmessi direttamente al giudice competente, non al pubblico ministero presso quel giudice.
  • La trasmissione degli atti al Pubblico Ministero invece che direttamente al giudice competente, nei casi sopra indicati, è da considerarsi abnorme perché provoca una regressione procedimentale inutile e una stasi del procedimento contraria al principio della ragionevole durata del processo.
  • Se sussiste l'abnormità del provvedimento impugnato per errata destinazione degli atti, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione diretta degli atti al giudice competente per il proseguimento del procedimento.
  • La ripetizione dell'udienza preliminare deve essere evitata quando le parti hanno già potuto esercitare i propri diritti dinanzi al giudice naturale; imporre nuovamente l'udienza preliminare costituisce un adempimento superfluo che lede l'efficienza del processo.

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