Cassazione Penale, Ordinanza n. 10999/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il terzo interessato ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bologna che aveva respinto la sua opposizione volta a ottenere la revoca della confisca di un'autovettura Audi Q7 con targa tedesca, già disposta con sentenza emessa nello stesso tribunale nel procedimento penale a carico di un soggetto diverso. Nel ricorso per cassazione ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la valutazione di mancanza di prova della sua buona fede e della non conoscibilità dell'uso illecito del veicolo, sostenendo in sostanza che l'auto non fosse stata consapevolmente lasciata nella disponibilità dell'imputato per fini illeciti. La Corte ha rilevato che le censure miravano in realtà a ottenere una diversa lettura del compendio processuale rispetto a quella già compiuta dal tribunale dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse sorretta da motivazione adeguata e logica nel negare la buona fede del terzo, valorizzando la mancanza di prova sulla consegna del veicolo per ragioni di commercializzazione e la mancata richiesta di restituzione dell'auto dopo l'arresto dell'utilizzatore in un precedente procedimento. Ha inoltre condiviso l'apprezzamento secondo cui il ricorrente era consapevole del precedente arresto del soggetto nella cui disponibilità aveva lasciato il mezzo, soggetto che non poteva più occuparsi della commercializzazione. Poiché il ricorso si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, ed era comunque manifestamente infondato, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
non citato espressamente nel testo; la questione sostanziale riguarda la confisca di un bene in relazione alla buona fede del terzo, ma la norma specifica non è indicata
non citato espressamente nel testo; il provvedimento riguarda la conferma di una confisca già disposta in sentenza
non citato espressamente; il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare una diversa lettura degli elementi processuali e comunque manifestamente infondato
richiamato implicitamente nella statuizione sulle spese e sulla somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di vizio di motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito o in una lettura alternativa delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
- La buona fede del terzo che rivendichi la revoca della confisca di un bene presuppone un quadro probatorio positivo e non può essere affermata in assenza di elementi concreti sulla lecita destinazione del bene e sulla tempestiva reazione del proprietario dopo fatti sintomatici dell'uso illecito.
- La motivazione del giudice dell'esecuzione è immune da censure di legittimità quando dia conto, in modo non illogico, di circostanze fattuali sintomatiche della consapevolezza del proprietario circa la disponibilità del bene da parte di soggetto già coinvolto in precedenti vicende penali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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