Cassazione Penale, Sentenza n. 2104/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la loro responsabilità per tentata rapina impropria, deducendo (a) inosservanza ed errata applicazione degli artt. 56 e 628 c.p.: a loro avviso non vi erano atti idonei e non equivoci diretti al compimento della rapina ma solo una trattativa degenerata in rissa; (b) vizio nella determinazione della pena per non avere chiarito i criteri di calcolo dopo il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.4 c.p. in termini di equivalenza con l'aggravante, lamentando una possibile reformatio in peius rispetto alla pena di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che il primo motivo fosse basato su questioni di fatto già adeguatamente valutate dai giudici di merito e, quindi, non sindacabili in sede di legittimità; ha richiamato i principi sull'apprezzamento ex ante dell'idoneità degli atti ai fini del tentativo e ha ritenuto correttamente valorizzati elementi probatori (comportamento degli imputati, intervento del nipote, dichiarazioni degli imputati, aggressione alla persona offesa) idonei a dimostrare l'intento di impossessarsi della merce. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto legittima la riduzione operata dalla Corte d'Appello (pena rideterminata a 2 anni e 10 mesi di reclusione ed euro 700,00 di multa in appello), preliminarmente rimanendo la pena entro i limiti edittali e non essendo violato il divieto di reformatio in pejus. Per l'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Il tentativo va valutato con giudizio 'ex ante' sull'idoneità degli atti; anche atti apparentemente preparatori possono essere rilevanti se mostrano che l'agente ha definitivamente approntato il piano criminoso e iniziato la sua attuazione
Norma incriminatrice della rapina; applicata nel senso che, pur in forma di tentativo, la condotta è stata ritenuta integrativa della fattispecie per la concreta volontà e atti idonei a impossessarsi della merce
L'attenuante riconosciuta è stata applicata in termini di equivalenza rispetto all'aggravante contestata e ha inciso sul trattamento sanzionatorio, con riduzione della pena complessiva mantenuta dentro i limiti edittali
I criteri di determinazione della pena (adeguatezza, equità, ecc.) sono implicitamente richiamati e la scelta discrezionale del giudice di merito tra minimo e massimo edittale non è sindacabile se congrua e prossima al minimo
Per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi è prevista la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende
Norma processuale richiamata per le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; nel caso il P.G. aveva chiesto annullamento con rinvio quanto al trattamento sanzionatorio, ma la Corte ha comunque dichiarato inammissibili i ricorsi
Massime di principio
- In Cassazione le questioni di fatto (valutazione della prova, ricostruzione degli eventi e intenzioni degli imputati) sono difficilmente sindacabili: se i giudici di merito hanno dato una motivazione congrua e coerente, il ricorso è generalmente inammissibile
- Il tentativo di reato si valuta con un giudizio 'ex ante' sull'idoneità degli atti a realizzare il reato; anche atti apparentemente preparatori possono integrare il tentativo se dimostrano che il piano criminoso era completo e in fase esecutiva
- Il riconoscimento di un'attenuante in termini di equivalenza con un'aggravante è legittimo e può incidere sulla determinazione della pena, purché il risultato finale resti entro i limiti edittali e la motivazione sia congrua
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la Corte di legittimità non sostituisce il proprio giudizio quando la pena è fissata in misura media o prossima al minimo e sono richiamati criteri generali (adeguatezza, equità, art. 133 c.p.)
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, oltre al rigetto, conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
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