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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25138/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per un reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con pena di mesi 6 di reclusione ed euro 800,00 di multa. In cassazione l'imputato deduceva, con un primo motivo, violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con un secondo motivo lamentava vizio di motivazione in ordine al diniego delle pene sostitutive della pena detentiva, sostenendo l'erroneità della prognosi sfavorevole compiuta dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, fondata sull'assenza di elementi positivi e sulla reiterazione della condotta in tempi ravvicinati. Ha inoltre giudicato logicamente congrua la motivazione sul mancato ricorso alle pene sostitutive, poiché la Corte di appello aveva formulato una prognosi sfavorevole sulla futura ottemperanza alle prescrizioni in base alla personalità dell'agente e aveva altresì valorizzato, quanto alla pena pecuniaria, l'opposizione a decreto penale. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stato disposto il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito

  • art. 62-bis c.p.

    il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; lo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente dopo la riforma del 2008

  • art. 20-bis c.p.

    elenca le pene sostitutive introdotte dalla riforma del 2022

  • art. 58 l. 689/1981

    attribuisce al giudice un potere discrezionale di sostituzione della pena detentiva, subordinato alla maggiore idoneità rieducativa e alla prevenzione della recidiva; la sostituzione è esclusa in presenza di fondati motivi per ritenere inadempiute le prescrizioni

  • art. 133 c.p.

    criterio generale da utilizzare per la valutazione discrezionale sulla concedibilità delle pene sostitutive

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella proposizione del ricorso, il versamento alla Cassa delle ammende

  • sentenza Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per il presupposto della non colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'ulteriore sanzione pecuniaria

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 24 luglio 2008, n. 125

    ha inciso sulla disciplina delle attenuanti generiche, rendendo insufficiente il solo stato di incensuratezza

  • d.lgs. n. 150/2022

    ha introdotto/riformato la disciplina delle pene sostitutive e modificato l'art. 58 l. 689/1981

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi di segno positivo, soprattutto se la condotta mostra reiterazione del reato in tempi ravvicinati; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente a fondare la concessione.
  • La concessione delle pene sostitutive della pena detentiva richiede una valutazione discrezionale del giudice fondata sui criteri dell'art. 133 c.p. e su un giudizio prognostico positivo circa l'idoneità rieducativa della misura e l'adempimento delle prescrizioni.
  • La sostituzione della pena detentiva è legittimamente negata quando emergano fondati motivi per ritenere che il condannato non osserverà le prescrizioni, purché tale prognosi sia sorretta da motivazione congrua e coerente con i dati della personalità e della condotta.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura sulla motivazione del diniego delle attenuanti o delle pene sostitutive è inammissibile quando si risolva nella richiesta di una diversa rivalutazione discrezionale del merito, a fronte di una motivazione logicamente adeguata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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