Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25702/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale, ritenendo il motivo indeducibile per sopravvenuta prescrizione del reato. Poiché il reato risultava estinto, l'eventuale accoglimento del ricorso sulle attenuanti generiche non avrebbe potuto produrre un utilità concreta per il ricorrente, essendo comunque necessaria la declaratoria di prescrizione ex art. 129 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Nel giudizio di legittimità il procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Mantova che aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato per il reato di uso di atto falso, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche. L'unico motivo dedotto riguardava la violazione di legge in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa ha eccepito l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha rilevato che, alla data della decisione, il reato era ormai estinto per prescrizione, essendo decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi dalla data di consumazione indicata nel 27 gennaio 2016; di conseguenza, un eventuale annullamento avrebbe imposto la declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., facendo difetto l'interesse all'impugnazione sul solo punto sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 489 c.p.

    Norma incriminatrice contestata in relazione all'uso di atto falso; la sentenza di merito aveva affermato la responsabilità dell'imputato per tale reato.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato per affermare che, in presenza di causa estintiva maturata, l'eventuale annullamento avrebbe dovuto comunque condurre alla declaratoria di prescrizione, con conseguente difetto di interesse all'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando il reato risulta già estinto per prescrizione al momento della decisione di legittimità, il ricorso che investe soltanto aspetti non idonei a eliminare la causa estintiva può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
  • L'interesse a impugnare manca se l'eventuale accoglimento del motivo non potrebbe incidere in modo concreto e favorevole sulla posizione processuale del ricorrente, dovendosi comunque applicare l'art. 129 c.p.p. per la declaratoria immediata della causa estintiva.
  • La sopravvenuta prescrizione rende indeducibili le censure che attengono esclusivamente al trattamento sanzionatorio o a profili che non possono modificare l'esito estintivo del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.