Cassazione Penale, Ordinanza n. 25702/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale, ritenendo il motivo indeducibile per sopravvenuta prescrizione del reato. Poiché il reato risultava estinto, l'eventuale accoglimento del ricorso sulle attenuanti generiche non avrebbe potuto produrre un utilità concreta per il ricorrente, essendo comunque necessaria la declaratoria di prescrizione ex art. 129 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Nel giudizio di legittimità il procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Mantova che aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato per il reato di uso di atto falso, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche. L'unico motivo dedotto riguardava la violazione di legge in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa ha eccepito l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha rilevato che, alla data della decisione, il reato era ormai estinto per prescrizione, essendo decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi dalla data di consumazione indicata nel 27 gennaio 2016; di conseguenza, un eventuale annullamento avrebbe imposto la declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., facendo difetto l'interesse all'impugnazione sul solo punto sanzionatorio.
Norme richiamate
Norma incriminatrice contestata in relazione all'uso di atto falso; la sentenza di merito aveva affermato la responsabilità dell'imputato per tale reato.
Richiamato per affermare che, in presenza di causa estintiva maturata, l'eventuale annullamento avrebbe dovuto comunque condurre alla declaratoria di prescrizione, con conseguente difetto di interesse all'impugnazione.
Massime di principio
- Quando il reato risulta già estinto per prescrizione al momento della decisione di legittimità, il ricorso che investe soltanto aspetti non idonei a eliminare la causa estintiva può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
- L'interesse a impugnare manca se l'eventuale accoglimento del motivo non potrebbe incidere in modo concreto e favorevole sulla posizione processuale del ricorrente, dovendosi comunque applicare l'art. 129 c.p.p. per la declaratoria immediata della causa estintiva.
- La sopravvenuta prescrizione rende indeducibili le censure che attengono esclusivamente al trattamento sanzionatorio o a profili che non possono modificare l'esito estintivo del procedimento.
Come è indicizzato
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