Cassazione Civile, Ordinanza n. 16608/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
Un soggetto ingiunto per il pagamento di un finanziamento ha promosso azione di revocazione ex art. 656 c.p.c. e art. 395, comma 1, n. 1, c.p.c. contro il decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria del credito, sostenendo che la controparte avesse fraudolentemente rappresentato in sede monitoria la titolarità e l’esistenza del credito, omettendo documentazione rilevante e producendo atti di pubblicità delle cessioni ritenuti non coerenti con la reale catena di trasferimenti. In appello, il giudice ha respinto la domanda ritenendo insussistente il dolo revocatorio. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell’art. 395, comma 1, n. 1, c.p.c. richiamato dall’art. 656 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 3 Cost., lamentando: 1) che la Corte territoriale avrebbe applicato in modo errato la nozione di dolo revocatorio, senza considerare tutti gli elementi fattuali dedotti e con motivazione internamente contraddittoria o incomprensibile; 2) che la Corte avrebbe escluso il dolo revocatorio senza esaminare integralmente una circostanza di fatto oggetto di contraddittorio e comunque con motivazione apparente o incomprensibile. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché formulati in modo promiscuo, senza chiara correlazione tra specifici vizi denunciati e argomentazione svolta, e perché fondati su elementi estranei al testo della motivazione o comunque non decisivi ai fini dell’art. 395 n. 1 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano strutturati in modo confuso e non soddisfacevano l’onere di specifica esposizione ex art. 366 c.p.c.; inoltre le doglianze sulla motivazione non integravano i ristretti limiti del vizio motivazionale denunciabile in cassazione, poiché si basavano su elementi extratestuali rispetto alla sentenza impugnata. La Corte ha anche osservato che, comunque, i fatti allegati non erano idonei a integrare il dolo revocatorio decisivo richiesto dall’art. 395, comma 1, n. 1, c.p.c. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese di legittimità, a una somma per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiama l’azione di revocazione straordinaria contro il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo
art. 395, comma 1, n. 1, c.p.c.
il dolo revocatorio richiede comportamenti fraudolenti della controparte che abbiano inciso in modo determinante sulla decisione e sul diritto di difesa della parte soccombente
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
i motivi di ricorso devono essere specificamente e chiaramente ricondotti al vizio denunciato; non è consentita una deduzione promiscua e indeterminata
il ricorso deve esporre i motivi con chiarezza e precisione, pena inammissibilità
il vizio di ultrapetizione o extra petizione non risultava configurato nei motivi dedotti
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione è censurabile in cassazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per mera insufficienza o mancata considerazione di elementi esterni
richiamato insieme alle norme sulla motivazione, senza che la censura risultasse specificamente articolata
art. 3 Cost.
richiamato nel ricorso, ma non decisivo nel ragionamento della Corte
la palese inammissibilità del ricorso ha giustificato la condanna per responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà luogo all’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere formulati in modo specifico, chiaro e autosufficiente, con immediata correlazione tra il vizio dedotto e le argomentazioni svolte; una censura promiscua o indeterminata è inammissibile.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è confinato all'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante e non consente di rivalutare il merito o di fondare la censura su elementi estranei al testo della sentenza.
- La revocazione ex art. 395, comma 1, n. 1, c.p.c. richiede un dolo della controparte idoneo a determinare la decisione, non essendo sufficiente la mera contestazione della titolarità del credito o l’allegazione di carenze documentali non decisive.
- Per censurare una sentenza per omessa pronuncia o per omesso esame di fatti decisivi, occorre indicare in modo puntuale dove quei fatti siano stati dedotti nei gradi di merito e dimostrarne la decisività.
- La produzione di documenti in sede monitoria e la formazione del decreto ingiuntivo non integrano di per sé dolo revocatorio, se non sia dimostrato un comportamento fraudolento decisivo e idoneo a incidere sul contraddittorio e sulla decisione.
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