Cassazione Penale, Ordinanza n. 22392/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in parziale riforma della condanna di primo grado per detenzione/cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ma solo in equivalenza con la recidiva, rideterminando la pena in anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa. Con il ricorso è stato dedotto un vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento, contestando la scelta del giudice di merito di non attribuire prevalenza alle attenuanti generiche e di motivare in modo ritenuto insufficiente la determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla motivazione del bilanciamento, osservando che una motivazione specifica e dettagliata sui criteri di commisurazione della pena è necessaria solo quando la sanzione sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; nel caso concreto, invece, la pena inflitta si collocava nella fascia insindacabile di valutazione del giudice di merito. Ha inoltre rilevato che il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche era stato adeguatamente argomentato in ragione della condotta successiva al reato, consistente nella violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti, per cui era stata pronunciata la condanna di merito.
Criterio legale di commisurazione della pena richiamato per affermare che la scelta di irrogare una pena media o prossima al minimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se congruamente sorretta.
Le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute ma solo in equivalenza con la recidiva; la loro mancata prevalenza è stata ritenuta adeguatamente motivata.
Nel testo non compare espressamente; non determinabile una specifica applicazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura sulla motivazione del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è manifestamente infondata quando la pena si collochi in una fascia medio-bassa dell'editto e la determinazione sia riconducibile ai criteri discrezionali del giudice di merito.
- Una motivazione particolarmente analitica sui criteri di commisurazione della pena è richiesta soprattutto se la sanzione è prossima al massimo edittale o superiore alla media; al contrario, la scelta di irrogare una pena media o prossima al minimo è tendenzialmente insindacabile in sede di legittimità.
- Il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche può essere adeguatamente fondato anche su comportamenti successivi al reato, quando tali condotte siano sintomatiche negativamente della personalità dell'imputato e della sua complessiva valutazione.
- La violazione delle prescrizioni connesse a una misura cautelare può legittimamente essere valorizzata dal giudice di merito nel giudizio di bilanciamento delle circostanze e nella commisurazione della pena.
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