Cassazione Penale, Ordinanza n. 35507/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza di appello che ha solo parzialmente riformato la decisione del Tribunale, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. in relazione a un furto di autovettura. In sostanza contestava la configurabilità dell'aggravante del bene esposto alla pubblica fede, sostenendo implicitamente che le modalità di custodia del veicolo non ne consentissero l'applicazione. La Corte di cassazione rileva però che il motivo riproduce censure già esaminate e disattese dal giudice di merito e non si confronta con la motivazione della Corte territoriale.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Richiama il principio giurisprudenziale secondo cui, nel furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, l'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede sussiste anche quando il veicolo sia privo di chiusura e le chiavi siano inserite nel cruscotto. Poiché il ricorso si limita a reiterare doglianze già vagliate e non offre un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, viene pronunciata l'inammissibilità con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Indicata tra i delitti per cui l'imputato era stato condannato; la decisione non entra nel merito della contestazione su tale reato.
Norma incriminatrice del furto contestato all'imputato.
Aggravante del furto per bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede, ritenuta configurabile anche nel furto di autovettura parcheggiata su pubblica via con chiavi inserite nel cruscotto.
Richiamato nella sentenza di merito come ulteriore riferimento alla contestazione aggravata.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Dedotta come base del ricorso per cassazione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non confrontato con la motivazione di merito.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una censura che si limiti a riprodurre questioni già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con la sentenza impugnata.
- L'aggravante del furto relativo a bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede può sussistere anche quando il veicolo sia lasciato sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, pur se non chiuso e con le chiavi inserite nel cruscotto.
- La motivazione è immune da vizi di legittimità quando il giudice di merito si conforma a un orientamento giurisprudenziale consolidato e lo applica in modo logico e coerente al caso concreto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35453/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35455/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35458/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35459/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35465/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35466/2025 del 30/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →