Cassazione Penale, Sentenza n. 29073/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sostenendo l'insussistenza dei gravi indizi per il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione a delinquere). In particolare veniva dedotto che l'attività degli indagati si svolgeva in quattro distinte strutture imprenditoriali autonome, senza un vero patto associativo o struttura organizzativa comune; gli indagati avrebbero agito secondo logiche individualistiche. Sul piano soggettivo, si rilevava la mancanza di consapevolezza di partecipare a un sodalizio criminoso, non emergendo dalle intercettazioni manifestazioni di appartenenza a un programma criminale duraturo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente fossero in larga parte critiche di merito e richieste di riconsiderazione fattuale (valutazione delle intercettazioni e diversa ricostruzione dei fatti), materie estranee al sindacato di legittimità in questa sede. La Corte ha ritenuto invece che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione adeguata e logica, richiamando la non contestazione dei 39 reati-fine, le conversazioni che indicavano rapporti con altri soggetti, i rapporti tra gruppi gestiti da coindagati (es. Dimmitto Francesco) e la qualificazione di Troiano come "braccio destro" di Dimmitto, con consapevolezza di far parte di un gruppo organizzato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La norma incriminatrice (associazione a delinquere) richiede elementi oggettivi e soggettivi specifici; il giudice di merito può ritenere sussistenti gravi indizi sulla base di convergenza di elementi indiziari anche in assenza di dichiarazioni esplicite di appartenenza al sodalizio
Definisce il requisito dei gravi indizi di colpevolezza per le misure cautelari; la Cassazione interviene solo se la mancanza di tali indizi si traduce in violazione di specifiche norme o in manifesta illogicità della motivazione
Indica le esigenze cautelari; la valutazione della loro sussistenza è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione o violazione di legge
Elenca i requisiti formali dell'ordinanza cautelare; la Corte verifica che il giudice di merito abbia dato conto delle ragioni in conformità a tali requisiti
Richiamato come modello strutturale della motivazione che deve ispirare la decisione del riesame, con gli adattamenti necessari per le pronunce cautelari basate su indizi
Consente la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la comminazione di somme alla Cassa delle ammende (applicata qui con versamento di Euro 3.000,00)
Massime di principio
- In cassazione contro misure cautelari personali la Corte ha competenza limitata: può valutare solo la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito e la correttezza dell'applicazione delle norme, non può rivedere i fatti né riapprezzare le prove
- Le censure che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti o in una ricostruzione alternativa delle intercettazioni sono, di regola, inammissibili in Cassazione quando il giudice di merito ha dato una motivazione coerente e logicamente consequenziale
- Per contestare con successo la sussistenza dei gravi indizi è necessario dimostrare carenze formali o vizi di motivazione manifesti (contraddittorietà, illogicità palese, omissione di passaggi essenziali) e non solo proporre una lettura alternativa delle risultanze
- La prova indiretta e la convergenza di elementi indiziari (intercettazioni, rapporti tra soggetti, ruoli riconoscibili come "braccio destro" ecc.) possono essere ritenute sufficienti dal giudice di merito a formare il convincimento sui gravi indizi per il reato associativo, anche in assenza di dichiarazioni esplicite di appartenenza al sodalizio
- Chi propone ricorso in cassazione rischia condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) se il ricorso risulta manifestamente infondato o frutto di grave colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; conviene quindi concentrare i motivi su vizi di diritto e di motivazione formali e non su rivalutazioni puramente fattuali
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