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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00557/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, mediante unico motivo, denunciava omessa e/o illogica motivazione con riferimento alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia in carcere. In particolare la difesa sosteneva che il consistente lasso di tempo intercorrente tra i fatti contestati e l'emissione della misura (cd. "tempo silente") avrebbe potuto indicare la cessazione dei vincoli con l'associazione di stampo mafioso, rendendo sproporzionata/ingiustificata la custodia in carcere; inoltre si lamentava che il Tribunale del riesame non avrebbe valutato adeguatamente la condotta coeva e successiva dell'indagato (es. attività lavorativa e affidamento in prova), la quale secondo la difesa non evidenziava una persistenza di adesione al sodalizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità. Ha ritenuto che, nei delitti di associazione di stampo mafioso inseriti nel comma 3 dell'art. 275 c.p.p., vigga una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere, che non può essere superata dal mero decorso del tempo senza elementi processuali specifici e concreti comprovanti la cessazione del vincolo associativo o la non operatività attuale del sodalizio. Il Tribunale del riesame aveva motivato adeguatamente la conferma della misura richiamando indici concreti (continuità lavorativa presso la stessa ditta di coindagati, contatti quotidiani con coindagati, intercettazioni, intensità e reiterazione delle condotte, numerosi precedenti). La difesa non ha prodotto elementi specifici tali da smentire la presunzione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, e non è stata disposta la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; nel caso concreta contestazione del reato di cui a questa disposizione ha determinato l'applicazione della presunzione relativa di esigenze cautelari richiamata dal codice di procedura penale.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati (tra cui quelli di stampo mafioso). La Corte ricorda che tale presunzione prevale sulla norma generale (art. 274 c.p.p.) e che il suo venir meno richiede elementi processuali specifici e concreti, non il mero decorso del tempo.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle esigenze cautelari; nel contesto la Corte osserva che la presunzione speciale prevista dall'art. 275 comma 3 è prevalente rispetto alla norma generale di cui all'art. 274.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato quale motivo normativo per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità del motivo impugnatorio: il ricorso che non contrasta specificamente con la motivazione del giudice del gravame può essere dichiarato inammissibile.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che stabilisce l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporti la rimessione in libertà; la Corte dispone l'adempimento a cura della cancelleria.

  • art. 575 cod. proc. pen.

    Citato nel testo come riferimento alle ipotesi delittuose in relazione alla presunzione di pericolosità sociale; nel contesto la Corte usa l'elencazione normativa per qualificare l'ambito applicativo della presunzione relativa (si segnala che nel testo della sentenza l'articolo è richiamato nel contesto della disciplina delle ipotesi per le quali opera la presunzione).

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata per motivare la mancata esenzione del ricorrente dalle sanzioni pecuniarie attinenti all'inammissibilità del ricorso; la Corte costituzionale è richiamata in tema di valutazione dell'elemento soggettivo nella determinazione della condanna per inammissibilità.

Massime di principio

  • Nei reati di mafia (art. 416-bis) e, più in generale, nelle ipotesi indicate dall'art. 275 comma 3 c.p.p., opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere che prevale sulla disciplina generale: essa può essere superata solo con elementi processuali specifici e concreti.
  • Il mero decorso del tempo (cd. "tempo silente") non è di per sé idoneo a dimostrare la cessazione dei vincoli associativi o la perdita di pericolosità sociale: occorrono prove tangibili della dissociazione o dell'inattività del sodalizio.
  • Il giudice di merito deve valutare le condotte coeve e successive all'atto contestato (es. rapporti di lavoro con coindagati, contatti frequenti, intercettazioni, reiterazione e gravità delle condotte, precedenti) come elementi indicativi della persistenza del vincolo associativo.
  • In cassazione contro provvedimenti cautelari è necessario proporre motivi specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice del riesame; argomentazioni generiche o meri riposizionamenti dei precedenti rilievi sono inammissibili.
  • La parte che intende dimostrare la cessazione del vincolo associativo ha l'onere di allegare ed eventualmente provare elementi concreti di dissociazione; l'assenza di tali elementi rende difficoltoso il superamento della presunzione di pericolosità sociale.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; inoltre, quando la decisione non dispone la scarcerazione, va trasmessa copia al direttore dell'istituto penitenziario.

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