Cassazione Penale, Ordinanza n. 19935/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per ricettazione. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo la carenza dell'elemento soggettivo del reato ex art. 648 c.p., quindi l'insussistenza del dolo necessario. La Corte ha rilevato che la censura era formulata in modo generico, con deduzioni astratte e prive di specifici riferimenti in fatto e in diritto, a fronte di una motivazione di merito ritenuta sufficiente, non illogica e adeguata nella valutazione del compendio probatorio e delle deduzioni difensive.
Norme richiamate
La censura difensiva riguardava la pretesa carenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione; la Corte non entra nel merito della configurabilità del dolo, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo per genericità e l'adeguatezza della motivazione di merito.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni astratte sulla carenza dell'elemento soggettivo del reato, senza indicare specifiche ragioni di diritto e puntuali dati di fatto a sostegno della censura.
- La denuncia di vizio motivazionale non può risolversi in una contestazione generica: se la sentenza impugnata contiene una motivazione esistente, coerente e logicamente sviluppata sulla base degli elementi probatori, la doglianza è destinata a essere respinta in limine.
- Nel giudizio di legittimità la Corte non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione impugnata risulti sufficiente e non manifestamente illogica; in tale evenienza il ricorso che non confronti specificamente la ratio decidendi è inammissibile.
- La contestazione dell'elemento soggettivo del reato richiede un confronto argomentativo puntuale con gli accertamenti di fatto posti a fondamento della decisione di merito, non essendo sufficiente una mera negazione apodittica del dolo.
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