Sentenza n. 2947/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale per professore di prima fascia in Storia moderna
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha impugnato la sentenza del TAR che aveva annullato il giudizio collegiale di non idoneità del candidato all’abilitazione scientifica nazionale, ritenendo insufficiente la motivazione della Commissione e non adeguatamente esaminati i parametri previsti dall’art. 4 del d.m. n. 120/2016. Con il primo motivo d’appello l’amministrazione ha dedotto error in iudicando, difetto di istruttoria e violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 120/2016, sostenendo che i giudizi individuali e quello collegiale contenessero un esame analitico delle pubblicazioni e indicassero chiaramente le ragioni della valutazione negativa, incentrate sulla natura descrittiva, compilativa, ripetitiva e scarsamente originale della produzione scientifica, nonché sull’insufficiente rilevanza nel panorama internazionale. Il Ministero ha contestato che la Commissione avesse considerato il solo parametro dell’originalità, affermando che la valutazione negativa riguardava la qualità della produzione scientifica e la rilevanza delle pubblicazioni e che i criteri dell’art. 4 fossero cumulativi, sicché la carenza anche di uno solo di essi potesse giustificare il diniego. Con il secondo motivo ha censurato la qualificazione dei giudizi individuali come contraddittori e insufficienti, evidenziando la coesistenza fisiologica di apprezzamenti positivi e rilievi negativi nelle valutazioni comparative e tecnico-discrezionali. L’appellato ha sostenuto l’assenza o insufficienza dell’esame dei parametri, l’illogicità del giudizio, l’erroneità della valutazione sulla limitatezza quantitativa e tematica della produzione e l’inammissibilità delle difese amministrative integrative della motivazione. Ha inoltre riproposto il motivo non esaminato dal TAR relativo alla violazione dell’obbligo di astensione ex art. 51 c.p.c. da parte di alcuni commissari, in ragione di pregresse vicende epistolari e di una presa di posizione pubblica sottoscritta dai medesimi nei confronti di affermazioni rese dal candidato sui social network.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando integralmente la sentenza del TAR, ha respinto il ricorso introduttivo. Ha ritenuto che i giudizi individuali e quello collegiale avessero esaminato in modo approfondito le pubblicazioni, le tematiche trattate, l’apporto individuale nei lavori in collaborazione e la collocazione editoriale, esplicitando le criticità relative alla natura descrittiva, compilativa e ripetitiva dei lavori, alla limitata originalità, all’insufficiente confronto con le fonti e alla carenza di risultati interpretativi innovativi e di adeguata rilevanza internazionale. La presenza di apprezzamenti positivi non è stata ritenuta contraddittoria rispetto al giudizio conclusivo negativo, poiché tali apprezzamenti non compensavano le carenze riscontrate nei parametri qualitativi necessari per l’abilitazione di prima fascia. Il Collegio ha qualificato la valutazione della Commissione come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per inattendibilità, illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, vizi non ravvisati nel caso concreto. Ha inoltre affermato che i criteri dell’art. 4 del d.m. n. 120/2016 sono cumulativi e che la valutazione negativa anche di uno solo dei criteri è sufficiente a giustificare il diniego, mentre la limitatezza quantitativa va riferita alle pubblicazioni valutabili e giudicate di elevata qualità, non alla consistenza numerica complessiva della produzione del candidato. Il motivo riproposto sull’astensione è stato respinto: le vicende richiamate non dimostravano una grave inimicizia nei confronti del candidato, poiché i commissari non avevano rivolto attacchi personali contro di lui, ma si erano limitati a prendere le distanze da contenuti pubblicati dal candidato e ritenuti offensivi verso altri accademici; inoltre, le vicende erano risalenti e prive di attinenza concreta con la procedura. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 3 d.m. 7 giugno 2016, n. 120
Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati.
Per la prima fascia, la valutazione deve verificare la piena maturità scientifica, l’importanza delle tematiche e il raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità idonei a conferire una posizione riconosciuta anche nel panorama internazionale.
art. 4 d.m. 7 giugno 2016, n. 120
La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche ... secondo i seguenti criteri: coerenza, apporto individuale, qualità della produzione scientifica, collocazione editoriale, numero e tipo delle pubblicazioni e continuità, rilevanza delle pubblicazioni.
I criteri di valutazione delle pubblicazioni sono cumulativi e non alternativi; la valutazione negativa anche di uno solo dei criteri può giustificare il giudizio di non idoneità, purché adeguatamente motivata.
art. 6 d.m. 7 giugno 2016, n. 120
La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni...
L’abilitazione richiede congiuntamente la valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica e dei titoli prescritti, nonché pubblicazioni complessivamente giudicate di qualità elevata secondo i criteri normativi.
art. 7 d.m. 7 giugno 2016, n. 120
Il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare è stabilito ... nell’allegato B.
La limitatezza quantitativa rilevante nel giudizio qualitativo riguarda le pubblicazioni presentate e valutabili ai sensi della disciplina dell’abilitazione, non necessariamente la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato.
Le ipotesi di astensione obbligatoria possono rilevare anche nelle procedure concorsuali universitarie, ma la grave inimicizia richiede elementi concreti di ostilità personale riferibili direttamente al candidato; non è sufficiente una presa di posizione generale o indiretta su contenuti da lui pubblicati.
Il giudice d’appello esamina i motivi del ricorso di primo grado non esaminati dal giudice di prime cure quando siano riproposti dalla parte appellata.
Massime di principio
- Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, la valutazione delle pubblicazioni costituisce espressione di discrezionalità tecnica della Commissione ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per vizi di attendibilità o correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo, quali illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
- La presenza, nei giudizi della Commissione, di apprezzamenti positivi su alcuni aspetti della produzione scientifica non determina contraddittorietà con il giudizio finale di non idoneità quando siano contestualmente indicate, in modo analitico e comprensibile, carenze relative all’originalità, alla qualità, alla rilevanza, alla maturità scientifica o alla proiezione internazionale dei risultati.
- I criteri previsti per la valutazione delle pubblicazioni ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale sono cumulativi e non alternativi; pertanto, la valutazione negativa anche di uno solo dei criteri può sostenere il giudizio di non idoneità, purché la relativa motivazione consenta di ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione.
- La motivazione del giudizio di non idoneità è sufficiente quando, attraverso l’esame individuale e collegiale delle pubblicazioni, rende riconoscibili le ragioni concrete per cui i lavori, pur presentando aspetti positivi, non raggiungono la qualità elevata e la maturità scientifica richieste per l’abilitazione di prima fascia.
- Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, la contestazione giudiziale che si risolva nella mera non condivisione delle valutazioni tecniche della Commissione non dimostra l’illegittimità del giudizio, in assenza di specifici vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento.
- L’obbligo di astensione per grave inimicizia non sussiste quando i commissari non abbiano rivolto attacchi personali al candidato, ma abbiano soltanto preso posizione, insieme ad altri soggetti, contro contenuti da questi pubblicati e ritenuti offensivi nei confronti di terzi, soprattutto se i fatti sono risalenti e privi di concreta attinenza con la procedura.
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