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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20386/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce da un precedente giudicato che aveva riconosciuto al dante causa dei ricorrenti il diritto alla perequazione automatica della pensione integrativa del Banco di Napoli per un determinato periodo anteriore alla capitalizzazione. Gli eredi hanno chiesto in questo giudizio il pagamento delle differenze economiche sul trattamento pensionistico maturato dopo la capitalizzazione, sostenendo che il differenziale perequativo riconosciuto dal giudicato fosse autonomo rispetto alla pensione integrativa capitalizzata, che non vi fosse stata rinuncia espressa a tale voce e che la capitalizzazione non potesse estinguere il diritto derivante dal giudicato. Hanno inoltre contestato l’interpretazione della delibera del 17.1.1983 e dello statuto del fondo, la natura e gli effetti della proposta di capitalizzazione una tantum, la qualificazione della stessa come modalità alternativa di adempimento o come novazione, nonché la tesi secondo cui la questione riguarderebbe solo la corretta quantificazione dello zainetto e non il diritto ai ratei mensili successivi alla capitalizzazione. La Corte d’appello aveva accolto solo parzialmente l’appello della banca, negando però il diritto agli ulteriori ratei mensili dopo la capitalizzazione; contro tale decisione gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi, sostanzialmente tutti incentrati sull’autonomia del credito perequativo e sulla sopravvivenza del giudicato nonostante la capitalizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, i sette motivi, richiamando un orientamento già formatosi in casi identici (Cass. 18383/2022, 18384/2022, 29915/2021). Secondo la Corte, il giudicato invocato concerne il meccanismo di determinazione della perequazione e, quindi, la sola quota di pensione integrativa; tale quota, una volta esternalizzata al fondo e successivamente liquidata in forma capitalizzata una tantum, si è estinta insieme all’intero trattamento pensionistico integrativo. Ne consegue che non era necessaria alcuna rinuncia espressa al diritto, perché l’estinzione è derivata dalla liquidazione capitalizzata. La domanda di ratei mensili successivi alla capitalizzazione è stata dunque respinta, mentre l’eventuale errore nella quantificazione dello zainetto avrebbe potuto dare luogo solo a una diversa e autonoma domanda di adeguamento della somma capitalizzata, con diversa causa petendi. La Corte ha compensato le spese di lite per il recente consolidarsi della giurisprudenza sul punto e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2908 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all’efficacia del giudicato, ma non ritenuto utile a superare l’estinzione del diritto per effetto della capitalizzazione.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la stabilità del giudicato; la Corte ha però chiarito che il giudicato riguardava la quota di pensione integrativa, poi estinta con la capitalizzazione.

  • art. 234 c.p.c.

    Invocato nei motivi di ricorso; non emerge una specifica applicazione decisiva nella ratio della decisione.

  • artt. 1218 ss. c.c.

    Richiamati dai ricorrenti in via subordinata, ma non fondativi della decisione.

  • artt. 2043 ss. c.c.

    Richiamati dai ricorrenti, senza rilievo decisivo nella soluzione adottata.

  • artt. 1197, 1236 ss. c.c.

    Invocati per contestare la ricostruzione della capitalizzazione come modalità satisfattiva/estintiva; la Corte ha invece affermato che la capitalizzazione ha estinto il trattamento integrativo.

  • artt. 1966 ss. c.c.

    Richiamati nel ricorso, ma non determinanti nella motivazione della Corte.

  • art. 306 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, senza centrale incidenza nella ratio decidendi.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l’interpretazione della delibera del CdA e dello statuto del fondo; la Corte ha aderito all’interpretazione già fornita nei precedenti di legittimità.

  • artt. 112, 113, 115 c.p.c.

    Invocati per vizi del decisum, ma le censure sono state ritenute infondate nel loro complesso.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per dedotto difetto di motivazione; la Corte ha escluso i vizi denunciati.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Norma processuale sul ricorso per cassazione usata come parametro delle censure; la Corte ha respinto tutte le doglianze.

  • art. 1341 c.c.

    Invocato per sostenere la vessatorietà della clausola di efficacia estintiva; la Corte non vi ha dato seguito.

  • art. 1268 c.c.

    Richiamato nel tentativo di prospettare solidarietà tra fondo e banca; non accolto.

  • art. 1, comma 6, Statuto del Fondo di Previdenza complementare

    Richiamato per interpretare i rapporti tra fondo e banca; la Corte ha escluso che tale richiamo valesse a conservare il diritto ai ratei dopo la capitalizzazione.

  • artt. 1285 ss. c.c.

    Richiamati per contestare la nozione di obbligazione alternativa; la Corte ha respinto la ricostruzione dei ricorrenti.

  • artt. 1320 ss. c.c.

    Richiamati per contestare la pretesa novazione oggettiva; la Corte ha ritenuto che la questione non superasse l’estinzione del trattamento per capitalizzazione.

  • art. 2113 c.c.

    Invocato per contestare la validità della pretesa rinuncia/accettazione; la Corte ha ritenuto non necessario un atto di rinuncia espressa.

  • art. 1197 c.c.

    Richiamato per sostenere che la capitalizzazione fosse una modalità alternativa di adempimento; la Corte ha riconosciuto alla capitalizzazione effetto estintivo del trattamento pensionistico integrativo.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato; la Corte ha ribadito che il precedente giudicato non consentiva i ratei successivi alla capitalizzazione.

Massime di principio

  • Quando il giudicato riguarda il meccanismo di determinazione di una quota di trattamento pensionistico integrativo, esso si estende alla sola componente così determinata e non consente di pretendere, dopo la sua capitalizzazione, ulteriori ratei mensili della medesima prestazione.
  • La liquidazione una tantum in forma capitalizzata di una prestazione pensionistica integrativa estingue il rapporto previdenziale periodico e, con esso, anche le sue componenti accessorie, salvo che sia proposta una diversa domanda volta a contestare la corretta quantificazione dell’importo capitalizzato.
  • L’assenza di una rinuncia espressa non impedisce l’effetto estintivo derivante dalla capitalizzazione della prestazione, quando la prestazione periodica sia stata sostituita da una somma capitale secondo il regolamento applicabile.
  • Se il difetto lamentato riguarda la mancata inclusione di una voce nella somma capitalizzata, la tutela va ricercata con una domanda autonoma di rideterminazione dello zainetto o della capitalizzazione, non con una pretesa di corresponsione di ratei successivi ormai estinti.
  • In presenza di orientamento di legittimità già consolidato su controversie identiche, il ricorso che non offra argomenti decisivi di segno contrario è destinato al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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