Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25730/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento notificato per l'anno d'imposta 1994, con recupero a tassazione di maggiori imponibili per il disconoscimento dell'esenzione decennale dall'IRPEG. L'atto impositivo e la successiva cartella di pagamento non furono impugnati e divennero definitivi. Molto tempo dopo, la società presentò istanza di autotutela chiedendo l'annullamento del ruolo e insistendo sulla spettanza dell'agevolazione; l'Amministrazione rigettò l'istanza. I giudici tributari di primo e secondo grado accolsero invece il ricorso della contribuente, ritenendo ammissibile l'impugnazione del diniego e favorevole nel merito la pretesa della società. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 2 del d.m. n. 37 del 1997 e dei principi in materia di autotutela, sostenendo che la CTR avesse erroneamente consentito il sindacato sul diniego di autotutela pur a fronte di un atto tributario ormai definitivo e senza che fossero prospettate ragioni di rilevante interesse generale idonee a imporne la rimozione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR è stata ritenuta non conforme ai principi sul sindacato del giudice tributario contro il diniego di autotutela, perché non risulta che la contribuente avesse allegato specifiche ragioni di interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto definitivo; il giudice del rinvio dovrà quindi verificare se tali presupposti ricorrano.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    L'elencazione degli atti impugnabili è suscettibile di interpretazione estensiva, ma il ricorso contro il diniego di autotutela è ammissibile solo entro i limiti del sindacato sull'illegittimità del rifiuto e non per rimettere in discussione la pretesa tributaria definitiva.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme all'art. 19 per contestare l'erronea ammissione dell'impugnazione del diniego di autotutela; il riferimento si colloca nel sistema dei termini e degli atti impugnabili nel processo tributario.

  • art. 2 d.m. n. 37/1997

    Norma richiamata dall'Agenzia a sostegno dei limiti dell'autotutela tributaria, esercizio che resta discrezionale e non è strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Utilizzato come parametro processuale del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge e vizi processuali nella decisione impugnata.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il diniego di autotutela su un atto impositivo divenuto definitivo è impugnabile, ma il sindacato del giudice è limitato alla verifica di eventuali profili di illegittimità del rifiuto in relazione a ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione.
  • Non è consentito usare l'impugnazione del diniego di autotutela per contestare vizi originari dell'atto impositivo ormai definitivo o per far valere un interesse meramente individuale del contribuente alla rimozione dell'atto.
  • L'autotutela tributaria resta un potere pienamente discrezionale della pubblica amministrazione, da esercitare mediante bilanciamento tra interesse pubblico alla corretta esazione del tributo e interesse alla stabilità dei rapporti giuridici.
  • Quando il giudice tributario esamina il diniego di autotutela deve verificare se il contribuente abbia allegato specifiche ragioni di interesse generale che rendano doverosa o comunque giustificata la rimozione dell'atto; in difetto, non può sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione discrezionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.